L’INPS, con il Messaggio n. 19435 del 28 novembre 2013, torna sui compensi per l’utilizzo e lo sfruttamento economico del diritto di autore e del diritto di immagine; e cambia opinione riguardo all’assoggettamento a contribuzione obbligatoria.
Secondo il nuovo orientamento, il compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto di autore da parte lavoratore autonomo è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, purché il lavoratore non sia iscritto al Fpls (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) né ad una Cassa Professionale. Appena due mesi prima l’INPS, con il messaggio n. 14802 del 18 settembre 2013, aveva diramato le indicazioni finalizzate a supportare l’attività di accertamento di irregolarità contributive riferite al trattamento contributivo delle somme percepite a titolo di compenso per lo sfruttamento economico del diritto di autore e del diritto di immagine, prevedendo l’assoggettamento al trattamento contributivo del compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto di autore poiché ricompresi nella c.d. Gestione separata. Ora l’Istituto Nazionale di Previdenza torna sui propri passi e, all’esito di un rigoroso approfondimento della questione, riconosce che il reddito sul diritto d’autore – poiché regolato dalla lettera b) dell’art. 53, comma 2 del TUIR – non deve essere assoggettato all’obbligo contributivo qualora il lavoratore autonomo non risulti iscritto ad una Cassa Professionale o al suddetto Fondo Pensionistico. Gli autori e gli interpreti, se lavoratori autonomi non iscritti ad alcun Fondo previdenziale, dovranno soltanto pagare le tasse sui compensi percepiti; e non più anche i contributi previdenziali. (I.M. per NL)