Diritto d’autore: disposizioni generali transitorie e finali

Il Titolo VIII della legge sul diritto d’autore conclude il testo di questa legge che viene da lontano nel tempo e che ha sempre cercato di tenere il passo con l’evoluzione tecnologica.

Evoluzione culminata nella dirompente azione di Internet che ha creato un mondo nuovo per tutti e quindi anche per l’efficacia del diritto di autore. Questo titolo VIII si compone di undici articoli che ci comunicano alcune regole efficaci. Sicuramente efficace è l’articolo 196 che dà risposta a cosa si intenda con la locuzione “luogo di prima pubblicazione”. Diversi articoli della legge la utilizzano, qui vi è la definizione articolata in due commi. E’ il primo comma che esplicitamente dice che viene considerato come luogo di prima pubblicazione il luogo dove vengono esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti negli articoli 12 e seguenti della Sezione prima del Capo terzo del titolo primo di questa legge. Il secondo comma dedica attenzione alle opere dell’arte figurativa, del cinema, del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o voci, della fotografia o di ogni altra opera identificata dalla sua forma materiale. In questi casi è il luogo di fabbricazione che viene considerato per legge quello della prima pubblicazione. Definito in tal modo il concetto di luogo di prima pubblicazione, segue l’articolo 197 che indica come i contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono soggetti a tassa di registro. L’articolo 198 prevede che nel bilancio di previsione del Ministero del per i beni e le attività culturali, sia stanziata una somma da erogare in favore delle casse di assistenza e previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti. L’art.199 al primo comma chiariva che quanto previsto da questa legge si applicava anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo la relativa entrata. Il secondo comma specificava che, in conformità alle vigenti disposizioni, rimanevano pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti fatti e stipulati prima dell’entrata in vigore di questa legge. Si inserisce a questo punto l’art. 199-bis, che indicava come le disposizioni di questa legge si applicavano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi atti conclusi e diritti acquisiti prima di tale data. Segue l’articolo 200 abrogato (riguardava l’esercizio delle funzione attribuite al giudice istruttore). Gli articoli 201 e 202 che riguardavano obblighi e prezzi vigenti ante entrata in vigore della legge. Di interesse l’articolo 203 che, al primo comma, prendeva in considerazione la emanazione di apposite norme per regolare in futuro il diritto esclusivo di televisione. Segue il secondo comma dove era previsto che, comunque, in attesa dell’attuazione di quanto previsto al precedente comma, la televisione era regolata dai principi generali di questa legge in quanto applicabili. L’articolo 204 poi attribuiva un nome nuovo alla SIAE che diventava Ente Italiano per il Diritto di Autore. Situazione poi ripristinata nel 2000. L’articolo 205 è dedicato all’abrogazione della precedente legge relativa al diritto di autore e di ogni altra legge contraria ed incompatibile con le disposizioni di questa legge. Chiude infine la legge l’articolo 206 che disponeva come il regolamento esecutivo di questa legge sul diritto di autore avrebbe determinato le sanzioni per la violazione delle norme previste dal regolamento stesso. Erano poi previsti nei tre commi successivi, il limite delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle norme previste dal regolamento, l’entrata in vigore contemporanea della legge sul diritto di autore e del suo regolamento e l’emanazione di un nuovo statuto della Società Italiana degli autori ed editori (SIAE). Si conclude in tale modo il testo della legge sul diritto di autore (G.T. per NL)

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