Diritto d’autore. Diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera

Ulteriore diritto esclusivo garantito agli Autori è il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’ opera.

Tale diritto, come lo descrive l’articolo 16, ha per oggetto l’impiego di mezzi di diffusione a distanza esemplificati nel telegrafo, il telefono, la televisione e altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, come pure le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso. Viene inoltre compresa la messa a disposizione del pubblico dell’opera in modo che ciascun fruitore possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente. Il diritto esclusivo riservato all’autore come fin qui definito, non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, inclusi gli atti di messa a disposizione del pubblico. Come è evidente, di rilievo ai fini della esclusiva è il raggiungimento dell’opera al pubblico fruitore. Proprio a tale fine la legge nell’articolo 16-bis chiarisce cosa si intende per satellite e per comunicazione al pubblico via satellite. Satellite é qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, secondo la legislazione sulle telecomunicazioni, sono appunto riservate a trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico, oppure alla comunicazione individuale privata purché tale ricezione avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico. Comunicazione al pubblico via satellite è l’atto di inserire, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione operante sul territorio, i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi da questo a terra. Nel caso in cui i segnali portatori dei programmi vengano diffusi in forma codificata si ha la comunicazione al pubblico via satellite, solo a condizione che i mezzi per la decodifica della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell’ organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. La legge si occupa anche di chiarire due ulteriori punti relativi al caso in cui la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di uno stato non comunitario, nel quale non esista il livello di protezione previsto dalla legge per questo sistema di comunicazione al pubblico. Se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. Di conseguenza i diritti relativi alla radiodiffusione via satellite sono esercitati nei confronti di chi gestisce la stazione. Se invece i segnali ascendenti vengono trasmessi da stazione non situata in uno stato membro dell’Unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite consegue a incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione si considera avvenuta nel territorio nazionale a condizione che l’organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. Inoltre, i diritti che derivano dalla radiodiffusione via satellite, vengono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l’organismo di radiodiffusione. L’articolo poi chiude con la definizione del termine di trasmissione via cavo, dove per tale intende una ritrasmissione simultanea invariata ed integrale per mezzo di un sistema di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata ovviamente al pubblico, da parte di emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da altro Stato membro dell’Unione europea e destinata alla ricezione da parte del pubblico. Altro diritto esclusivo riservato dalla legge all’Autore, e regolato dall’articolo 17, è il diritto esclusivo di distribuzione che ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell’originale dell’opera creata o degli esemplari della stessa. Questo diritto comprende inoltre il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità Europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni eseguite negli Stati extracomunitari. Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità europea. Ciò accade solo se la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato direttamente dal titolare del diritto o con il suo consenso. Quanto appena scritto sopra non si applica però alla messa a disposizione del pubblico di opere fruibili da ciascuno direttamente dal luogo e dal momento scelti individualmente, anche in caso di consenso della realizzazione di copie dell’opera. Infine non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione, ai fini del sopracitato esaurimento di tale diritto, la consegna gratuita di esemplari delle opere da parte o su consenso del titolare a fini promozionali, come pure di insegnamento o di ricerca scientifica. Collegata con la creazione di una opera potrebbe derivarne la sua traduzione. Spetta all’articolo 18 la tutela del diritto esclusivo di tradurre che consiste in tutte le forme di modificazione, elaborazione di trasformazione dell’opera che, come già indicato a proposito della prescrizione dell’articolo 4, sono le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una ad altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi e le variazioni non costituenti opera originale. L’articolo 18 attribuisce poi all’autore il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta ed il diritto esclusivo di introdurre nella sua opera qualsiasi modificazione. E’ l’articolo 18 bis che chiude l’elencazione dei diritti esclusivi descrivendo il diritto esclusivo di noleggiare consistente nella cessione in uso degli originali, copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto di autore, per un periodo di tempo limitato ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto od indiretto. Il diritto esclusivo di dare in prestito riguarda la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto di autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per periodi limitati nel tempo, a fini diversi da quelli previsti dall’articolo 18. L’autore ha inoltre il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi. I diritti e potere citati non si esauriscono con la vendita o distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere. Importante notare come la legge conservi per l’ autore il diritto di una equa remunerazione per il noleggio, anche nel caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi od opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, nel caso in cui a sua volta quest’ultimo concluda noleggio con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate, detto compenso viene determinato con la procedure descritta nell’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale del 20/07/1945, n 440, che recita “L’ammontare del corrispettivo e ogni altra modalità di esercizio del diritto di cui sopra saranno fissati, in difetto di accordo tra le parti, da un collegio arbitrale di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri così nominati, e, in difetto di accordo, dall’Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Gli arbitri decideranno secondo equità”. Con l’articolo 19, che dichiara l’indipendenza tra di loro dei diritti esclusivi previsti sopra, e quindi la non esclusione dell’ esercizio esclusivo di ciascuno degli altri con l’esercizio di uno di essi, si conclude la sezione dedicata alla protezione della utilizzazione economica dell’opera con l’ultima indicazione che questi diritti esclusivi hanno per oggetto l’opera sia nel suo insieme, sia nelle sue parti. (segue) (G.T. per NL)
 

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