Definiti nei capi precedenti i diritti connessi e la loro tipologia, il Capo VII – bis del Titolo II della legge sul Diritto d’ Autore si dedica a chi viene reputato essere il titolare di un diritto connesso.
In un solo articolo, il 99 – bis, si indica che viene considerato titolare di un diritto connesso colui che, salvo prova contraria, nelle forme d’uso è individuato come tale nei materiali oggetto di protezione, come pure chi viene annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico. Esaurito il capo VII-bis, viene sviluppato nel Capo VIII la protezione del titolo, delle rubriche, dell’ aspetto esterno dell’opera, degli articoli e di notizie ed infine del divieto di taluni atti di concorrenza sleale. Il capo VIII si compone di tre articoli. Nell’art.100 viene trattato al primo e secondo comma la protezione del titolo dell’opera; pertanto (comma uno) il titolo dell’opera non è riproducibile per altra opera, senza il consenso dell’autore, nel caso in cui tale titolo individui l’opera stessa. Tale divieto non è estensibile nel caso di riproduzione del nome di un’opera su altre opere che siano di specie o carattere significativamente diverse fra loro da escludere qualsiasi possibilità di confusione. Il terzo comma applica, a parità di condizioni, lo stesso divieto previsto dal primo comma anche alle riproduzioni di rubriche adoperate nella pubblicazione periodica in modo talmente costante da individuare l’abituale e caratteristico contenuto della rubrica stessa. Infine il comma quarto prende posizione sul titolo di un giornale, di riviste o di altre pubblicazioni periodiche stabilendo che lo stesso titolo non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano trascorsi due anni dalla cessazione della pubblicazione del giornale. L’art. 101, composto da due commi, al primo stabilisce la liceità della riproduzione di informazioni e notizie a condizione che non venga effettuata con l’impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e se ne citi la fonte. Questo a vantaggio della circolazione delle notizie. Il secondo comma definisce la casistica di atti illeciti con riferimento: -al paragrafo a) alla riproduzione e radiodiffusione, non autorizzata, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni se ciò avviene prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, in ogni caso, prima della pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà dall’agenzia. Inoltre per consentire alle agenzie di agire contro un utilizzo illecito, occorre che i bollettini siano muniti dell’esatta indicazione del giorno e dell’ora di diramazione; – al paragrafo b) con riferimento alla riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, sia da giornali o altri periodici, sia se radiodiffusi quando ciò avviene a fine di lucro. L’ultimo articolo del capo VIII è il 102 dove è stabilito il divieto, come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o la imitazione, sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi , delle disposizioni di segni o caratteri di stampa ed ogni altre particolarità di forma o di colore nell’aspetto esterno dell’opera di ingegno, quando tale riproduzione o imitazione possano creare confusione sia di opera sia di autore. (G.T. per NL)