Siamo al Capo VI del Titolo II, che si articola in due sezioni. La prima sezione è costituita da tre articoli che si occupano dei diritti relativi alla corrispondenza epistolare.
L’art. 93 stabilisce infatti al primo comma che senza il consenso dell’autore e, nel caso di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie famigliari e personali e gli altri scritti della medesima natura, nel caso in cui abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata. Il secondo comma poi chiarisce che dopo la morte dell’autore o del destinatario, occorre il consenso del coniuge o dei figli o in loro mancanza dei genitori. In mancanza di coniuge, figli e genitori il consenso spetta ai fratelli e sorelle, e, anche in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado. In caso di pluralità di presenza delle persone indicate e qualora vi sia fra loro dissenso, la decisione, è scritto al comma 3, spetta all’autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero. Conclude il quarto comma con l’indicazione del rispetto della volontà dell’autore defunto qualora risulti da uno scritto. L’art. 94 annota che il consenso, di cui al precedente articolo 93 non è necessario, nel caso di richiesta di conoscenza dello scritto al fine di un giudizio civile o penale come pure per la difesa dell’onore o della reputazione personale o famigliare. La Sezione viene chiusa dall’art. 95 che indica come le disposizioni fin qui esaminate vengono applicate anche alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore anche se divenute di pubblico dominio; non si applicano invece agli atti e corrispondenze ufficiali o ad altri atti e corrispondenze di interesse di Stato. Il Capo VI poi si conclude con la sezione seconda titolata Diritti relativi al ritratto dove l’art.96, al primo comma , in modo lineare stabilisce che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso della persona stessa. Questo fatto salvo quanto prescritto dal successivo art.97. In particolare, poi, l’art.96 al secondo e ultimo comma stabilisce che dopo la morte della persona rappresentata nel ritratto, vale quanto prescritto al secondo (consenso dei parenti e famigliari), terzo (caso di presenza di dissenso fra più persone che devono esprimere il consenso) e quarto (volontà espressa dal defunto) comma dell’art. 93. Il citato art. 97 assume rilevanza in quanto indica, al primo comma, le eccezioni al principio del consenso necessario alla pubblicazione della persona rappresentata nel ritratto. Non occorre infatti tale consenso nei casi in cui la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto da tale persona, da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è correlata a fatti, avvenimenti , cerimonie di interesse pubblico o svolte in pubblico. Nel secondo comma dell’articolo è contenuta una limitazione di quanto scritto al primo comma nel seno che il ritratto non può essere esposto o messo in commercio se tali fatti possono recare pregiudizio all’onore, reputazione, decoro della persona rappresentata nel ritratto. Tre capoversi e l’ultimo articolo di questa sezione regola la posizione del fotografo che fissa l’immagine. Al primo comma è stabilito che salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione della persona fotografata, o dai suoi successori o aventi causa, può essere pubblicato, riprodotto, fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo un equo compenso a questi corrisposto da chi utilizza commercialmente la produzione. Nel secondo comma è stabilito che il nome del fotografo, se presente sulla fotografia originaria, deve essere indicato anche nelle riproduzioni. Infine al terzo comma viene richiamata la applicabilità delle norme di cui all’art. 88 (Capo V – Diritti relativi alle fotografie – Diritti esclusivi del fotografo e casi di opera ottenuta nell’adempimento di un contratto di impiego, o cose del committente con equo compenso per il fotografo). Si chiude in tale modo il Capo VI. (G.T. per NL)