Il Capo VII del Titolo II della legge sul diritto d’autore tratta dei diritti che riguardano le progettazioni di lavori ingegneristici e consiste di un solo articolo, il 99, composto da tre commi.
Al primo comma è stabilito che all’autore di progetti di lavori di ingegneria, o di lavori ad essi analoghi, che costituiscano soluzioni originali a problemi tecnici, compete sia il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e dei disegni che si riferiscono a tali progetti sia il diritto ad un equo compenso dovuto da coloro che, senza il consenso dell’autore, realizzano il progetto tecnico per scopi di lucro. Nel secondo comma viene poi definita la formalità che qualifica all’esercizio del diritto all’equo compenso. Tale formalità consiste nell’inserire, da parte dell’autore, una dichiarazione di riserva sopra il piano od il disegno congiuntamente all’esecuzione del deposito del piano o disegno stesso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; questo atto secondo le prescrizioni stabilite nel regolamento. Il terzo ed ultimo comma si riferisce alla durata di questo diritto a percepire l’equo compenso che è di venti anni a contare dal giorno del deposito prescritto al comma precedente. E’ poi l’articolo 11 del Regolamento per l’esecuzione della Legge 22 aprile 1941, n 633 approvato con R.D. del 18 maggio 1942, n.1369 che si rivolge a chi vuole riservarsi il predetto diritto all’equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro. Viene infatti in questo articolo stabilito che la formalità consiste nel presentare al Ministero dei Beni culturali, da parte di chi ne ha interesse, una dichiarazione conforme al modulo allegato al regolamento stesso, in doppio originale, sottoscritta direttamente dall’autore o da suo rappresentante, per ciascun progetto tecnico per il quale si vuole fare la riserva. Al comma secondo di questo articolo viene inoltre chiarito che alla dichiarazione deve essere unita, per il deposito, una copia del piano o disegno del progetto. L’ultimo comma infine richiama la disposizione dell’art. 8 sempre del regolamento, dove al terzo comma è scritto che l’ufficio al quale si presenta la dichiarazione ne restituisce una copia con apposto il visto dell’eseguito deposito. (G.T. per NL)