All’utente legittimo di una banca dati, spettano dei diritti e degli obblighi connessi all’uso. La legge sul Diritto d’autore regolamenta questa materia al Capo II del Titolo II con l’articolo 102-ter che si compone di quattro commi.
Anzitutto, al primo comma viene fatto divieto all’utilizzatore della banca dati messa a disposizione del pubblico, di arrecare pregiudizio al titolare dei diritti di autore o altro diritto connesso a protezione delle opere o prestazioni contenute nella banca dati. Dopo questa indispensabile precisazione al comma secondo viene pure vietato all’utente legittimo di una banca dati, sempre messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico, di eseguire operazioni in contrasto con la normale gestione della banca dati o che possano arrecare ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca dati stessa. Fin qui quanto agli obblighi dell’utente legittimo della banca dati. Al comma terzo è invece stabilito per l’utente legittimo di una banca di dati e per qualsivoglia fine, il diritto all’accesso alle attività di estrazione e reimpiego di parti non sostanziali, valutati in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca dati, messa a disposizione del pubblico, senza essere soggetto all’autorizzazione del costitutore della stessa. Vi è infine l’indicazione che se all’utente legittimo viene concessa l’autorizzazione all’estrazione o reimpiego solo di parte della banca di dati, sarà solo a questa parte che si applicherà il disposto di questo comma circa l’utilizzo di parte non sostanziale senza necessità di autorizzazione. A conclusione di quanto previsto relativamente a diritti ed obblighi dell’utente, chiude il quarto comma che stabilisce la nullità per le clausole contrattuali pattuite in violazione dei primi tre commi di questo articolo 102-ter. (G.T. per NL)