(continua) Il comma 5 dell’art.102-bis del Capo I del Titolo II-Bis chiarisce che il diritto al divieto di estrapolazione ovvero del reimpiego della totalità o di parte sostanziale di una banca dati ( diritto al divieto concesso al costitutore della stessa come stabilito dal terzo comma di questo art.102-bis) si applica anche alle imprese e società costituite in armonia con la normativa di uno stato membro dell’Unione europea e avente nell’Unione la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale.
Nel caso in cui la società o l’impresa abbia all’interno della Unione europea solo la sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l’attività di tale società e l’economia di uno degli stati membri dell’Unione. Il momento in cui sorge il diritto esclusivo del costitutore, come è scritto nel sesto comma, è quello del completamento della banca dati e dura quindici anni a contare dal primo di gennaio dell’anno successivo a quello di completamento della banca dati. A proposito di termini e di durate, il comma 7 stabilisce che con riferimento alle banche dati messe a disposizione del pubblico in qualunque modo prima dello scadere del periodo indicato nel comma sesto ( e pari a quindici anni), il diritto esclusivo stesso, indicato in quel comma, si estingue trascorsi quindici anni calcolati a partire dal primo di gennaio dell’anno successivo a quello della prima messa a disposizione del pubblico della banca dati. Sempre a proposito di durata del diritto viene inoltre preso in esame, al comma 8 il caso in cui un banca dati subisca dei rinnovamenti importanti. Viene infatti considerato dalla mora il caso di modifiche o integrazioni sostanziali derivanti da rilevanti investimenti ai sensi del comma 1 lettera a). In tale caso un nuovo termine decorre dal momento del completamento o messa a disposizione del pubblico per la prima volta della Banca dati nel nuovo formato integrato o modificato e come modificata od integrata viene espressamente indicata la banca dati. Secondo il comma 8 decorre quindi un autonomo termine di durata della protezione pari a quindici anni come indicato nei precedenti commi sei e sette. Il comma 9 specifica poi che non sono consentiti anche l’estrazione o il reimpiego ripetuto e sistematico di parti non sostanziali del contenuto della banca dati, nel caso in cui tali azioni presuppongano operazioni contrarie ad una normale gestione della banca dati o arrechino pregiudizi ingiustificati al costitutore della banca dati stessa. Chiude questo corposo articolo del Titolo II-bis il comma 10 che specifica che il diritto di vietare le operazioni ed estrazioni, come indicato dal terzo comma di questo articolo, può essere oggetto di acquisizione o trasmissione in tutti i modi e forme consentiti dalla legge. (G.T. per NL)