La tutela dell’esercizio del diritto di chi ne ha titolo, nel caso dei diritti di rappresentazione o esecuzione di una opera adatta a pubblico spettacolo, inclusa una opera cinematografica, o un’opera o composizione musicale, trova la regolamentazione nel primo comma dell’art.157 della legge del diritto d’autore e che è parte del Capo III del Titolo III.
In questo comma primo è prescritta la facoltà dell’avente diritto di richiedere al Prefetto della Provincia, secondo le norme del regolamento, la proibizione della rappresentazione o della esecuzione; questo ogniqualvolta ci si mancanza della prova scritta del consenso prestato dall’avente diritto. Segue il secondo comma dove è scritto che il Prefetto provvede alla richiesta sulla base delle notizie e della documentazione a lui sottoposte. Ciò, fatta salva alla parte interessata di ricorrere alla autorità giudiziaria per la competenza sui provvedimenti definitivi. Oltre al risarcimento del danno, secondo la prescrizione del primo comma dell’art. 158, chi subisce la lesione dell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica può ottenere in giudizio anche un provvedimento che preveda, a spese di chi opera la violazione del diritto, la distruzione o rimozione dello stato di fatto dal quale risulta la violazione. Come deve essere liquidato il risarcimento al danneggiato, lo spiega il secondo comma là dove indica le disposizioni di legge che rilevano. Riferimento è fatto al codice civile agli articoli: – 1223 Risarcimento del danno, -1226 Valutazione equitativa del danno e, – 1227 Concorso del fatto colposo. Per quanto riguarda il lucro cessante la valutazione del giudice fa riferimento al comma 2 dell’art. 2056, relativo alla valutazione dei danni, dove è statuito che il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso. Il giudice può anche tenere conto, nella propria valutazione, degli utili realizzati in violazione del diritto e può comunque stabilire la liquidazione del danno in via forfettaria sulla base dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti dall’autore della violazione al titolare del diritto nel caso di richiesta di autorizzazione per l’utilizzazione del diritto. Il terzo ed ultimo comma poi ricorda che al danneggiato sono dovuti i danni non patrimoniali secondo l’art.2059 del codice civile dove è stabilito che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge, come in questo caso. Tornando al tema della rimozione o distruzione di cui all’art. 158, come descritto più sopra, le stesse secondo il primo comma dell’art.159 devono limitarsi agli esemplari o alle copie illecitamente riprodotte o diffuse come pure alle apparecchiature impiegate per la riproduzione o diffusione utilizzati, ma non prevalentemente usati per diversa riproduzione o diffusione. Inoltre il comma secondo prescrive che nel caso in cui gli esemplari, le copie o gli apparecchi, di cui al primo comma, possono essere dedicati, dopo opportuna modifica, a una utilizzazione legittima da parte dell’autore della violazione, il giudice ne può disporre un temporaneo ritiro dal commercio con possibilità di un loro reinserimento in commercio derivante dagli adeguamenti imposti dal giudice a garanzia del rispetto del diritto. Il terzo comma prevede poi il caso in cui una parte dell’esemplare, della copia o dell’apparecchio di cui al primo comma può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione. In tale caso l’interessato ne può chiedere, eseguendola a proprie spese, la separazione nel proprio interesse. Nel caso in cui l’esemplare o la copia dell’opera o l’apparecchio per i quali viene richiesta la rimozione o distruzione hanno un singolare pregio artistico o scientifico, ai termini del comma quarto, il giudice può d’ufficio ordinarne il deposito in un museo pubblico. Secondo il comma 5 di questo articolo 159 il danneggiato può chiedere al giudice che l’oggetto della utilizzazione illegittima gli venga aggiudicato ad un determinato prezzo come acconto del risarcimento che gli è dovuto. A tutela della buona fede degli acquirenti i prodotti contraffatti acquistati in buona fede per uso personale, non sono soggetti ai provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione. L’articolo 159 termina con il comma 7 che stabilisce come la applicazione delle misure indicate in questo articolo deve essere proporzionata alla gravità della violazione e tenere conto degli interessi dei terzi. Sempre con riguardo alla rimozione o distruzione l’art.160 indica come la stessa non può essere domandata durante l’ultimo anno della durata del diritto. In sostituzione può essere ordinato il sequestro dell’opera o del prodotto fino alla scadenza della durata del diritto. Nel caso di avvenuto risarcimento dei danni percepiti dal danneggiato in conseguenza della violazione del diritto, l’autorizzazione del sequestro può aver luogo anche in data anteriore a quella indicata dell’ultimo anno della durata del diritto (segue) (G.T. per NL)