Come di consueto pubblichiamo su queste pagine gli ultimi DDL presentati nel corso dell’attuale Legislatura – assegnati o in attesa di esserlo – che riguardano modifiche o implementazioni alla L. 633/1941. Questa volta ci occupiamo del DDL C 2427, inerente a modifiche alla Legge su diritto d’autore con particolare riferimento al riconoscimento del diritto d’autore alle opere a fumetti. Il DDL C 2427 è stato assegnato alla 7ª Commissione permanente (Cultura, Scienza e Istruzione) in sede referente il 23 giugno 2009, con annuncio nella seduta ant. n. 191 del 23 giugno 2009. E’ in attesa del parere della commissione 1ª (Aff. costit.). Riportiamo di seguito la relazione introduttiva dei deputati promotori ed il testo del disegno di legge. (M. P. per NL)
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è finalizzata a introdurre nella legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», uno specifico riconoscimento del diritto d’autore relativamente alle opere a fumetti, diritto che il legislatore non ha a suo tempo considerato all’interno della legge, anche perché questa originale attività artistica e letteraria, pur essendo nata nell’ottocento, in Italia ha visto il suo sviluppo effettivo solo negli anni post-bellici.
La citata legge sul diritto d’autore n. 633 del 1941, pur prevedendo al titolo I la protezione delle «opere dell’ingegno di carattere creativo», includendo tra queste anche le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno eccetera, di fatto non prevede alcuna protezione del diritto d’autore per quanto riguarda la specifica forma espressiva conosciuta in Italia come fumetto. Un’arte narrativa che in altri Paesi, come ad esempio la Francia, gode di attenzione e di riconoscimenti culturali e normativi certi e adeguati. Quella del fumetto è un’arte narrativa antica che affonda le sue radici nel settecento e nell’ottocento. Antenati del moderno fumetto, come gli autori inglesi William Hogarth (1697-1764), Thomas Rowlandson (1756-1827) e James Gillray (1756-1827) produssero già in quegli anni vere e proprie opere con didascalie. Si ricordano, in particolare, il tedesco Wilhelm Busch (1832-1908), creatore tra l’altro di «Max und Moritz», due terribili monelli, precursori degli altrettanto terribili Bibì e Bibò di Rudolph Dirks, il belga Richard de Querelle, che nel 1843 pubblicò un vero e proprio album a fumetti, il francese Georges Coulomb (1856-1945) e lo svizzero Rodolphe Topffer (1799-1846), autore fin dal 1827 di numerose storie illustrate pubblicate direttamente in volume a decorrere dal 1833. Tra questi pionieri non possiamo dimenticare l’italo-brasiliano Angelo Agostini, nostro connazionale nato a Vercelli e naturalizzato brasiliano. Agostini (1843-1910) è stato uno dei precursori del moderno fumetto ed è considerato il padre del fumetto brasiliano. A partire dal 1985 la «Associacão dos Quadrinhistas e Caricaturistas do Estrado de São Paulo» ha intitolato un premio in suo onore che è oggi il massimo riconoscimento per quel che riguarda i fumetti in Brasile. È una storia ricca e antica, quella del fumetto, anche se la nascita «ufficiale» del fumetto come mezzo di comunicazione di massa si fa coincidere con la sua diffusione alla fine del XIX secolo negli Stati Uniti d’America, grazie alla concorrenza tra gli editori Joseph Pulitzer e William Randolph Hearst, che puntarono proprio sui fumetti per lanciare le edizioni domenicali dei loro quotidiani. Oggi il fumetto ha ricevuto una maggiore attenzione grazie anche all’ingresso delle immagini disegnate nel cinema, come forma comunicativa diversa, che non altera minimamente il contenuto, ma che lo potenzia. Si pensi, due tra i tanti, al successo di film di animazione, «film disegnati», come «Persepolis» dell’esule iraniana Marjane Satrapi e «Valzer con Bashir» dell’israeliano Ari Folman, che per questo film è stato premiato con il prestigioso «Golden Globe» a Hollywood.
In Italia, nonostante il positivo sviluppo che questa forma di arte narrativa ha avuto negli anni cinquanta e sessanta, il fumetto non ha ricevuto l’attenzione istituzionale e culturale che sarebbe stata necessaria e che avrebbe meritato. Nonostante il peso dell’opera di Hugo Pratt e di altri grandi autori, in Italia non è ancora stato interamente affermato il concetto di fumetto come arte e forma narrativa. Ma ci sono anche dati positivi di controtendenza, come la scelta della direzione del Salone del libro di Torino di potenziare, ogni anno di più, gli spazi e gli interventi culturali a sostegno del fumetto italiano e internazionale o la recente pubblicazione da parte di diversi quotidiani nazionali di opere importanti del fumetto d’autore italiano, un’operazione editoriale che ha avuto grande successo.
Sono nate e sono state sviluppate importanti iniziative da parte di case editrici, di singoli autori e perfino di giornali quotidiani di larga tiratura che hanno divulgato l’opera a fumetti e fatto conoscere il meglio di un’arte letteraria e di un linguaggio narrativo la cui importanza e diffusione sono crescenti.
In questi anni un pubblico sempre più vasto è riuscito a entrare in contatto e ad apprezzare il meglio della narrativa a fumetti, sia italiana che internazionale. Hanno avuto una diffusione larga e un successo straordinario, e meritato, tante opere a fumetti come «Maus», di Art Spiegelman, a ragione considerato uno dei capolavori assoluti dell’arte sequenziale, patrimonio importantissimo della narrativa novecentesca (per questo ha vinto il premio «Pulitzer»). Con quest’opera a fumetti che è insieme romanzo, documentario e libro di memorie, Spiegelman è riuscito a descrivere con straordinaria efficacia la tragedia dell’Olocausto, così come hanno fatto Primo Levi con il libro «Se questo è un uomo» o Steven Spielberg con il film «Schindler’s list».
L’obiettivo è quello di aprire canali di comunicazione e di offrire nuove occasioni agli autori e ai lettori, anche per rispondere a una crisi che coinvolge il fumetto, il cinema, il teatro e altre forme artistiche che hanno bisogno di tempi di realizzazione e di metabolizzazione più lenti, più reali rispetto ad altre e più «veloci» forme di comunicazione. Una crisi che è stata influenzata anche dalla
relativa ristrettezza dell’editoria del fumetto nel nostro Paese, nonostante il contributo di un editore come Bonelli, che ha «marcato» il fumetto italiano e al quale va il merito di aver dato la possibilità di esprimersi a una grande parte di autori e di sceneggiatori del settore. In sostanza, se da una parte le finalità della presente proposta di legge sono quelle dell’estensione di un diritto, riconosciuto per legge, a una categoria di operatori ad oggi esclusi dai benefìci di tali diritti, dall’altra questa iniziativa, pur necessariamente limitata, può costituire un importante contributo per qualificare e per valorizzare sempre più il fumetto italiano come mezzo di comunicazione di massa, espressione artistica e strumento culturale, nel momento in cui anche in Italia sembra cominciare ad affermarsi il riconoscimento del valore di questo linguaggio, non soltanto a fini narrativi, ma anche nella comunicazione in generale. È il riconoscimento di letterati, sceneggiatori, artisti ed operatori del fumetto italiano che cominciano a essere valorizzati, finalmente, anche in Italia, dopo che molti di essi sono stati da tempo legittimati e apprezzati e sono diventati famosi in altri Paesi d’Europa e del mondo. Giova ricordare in questa sede che anche la Camera dei deputati, nella XIII legislatura, ha positivamente utilizzato la forza comunicativa del fumetto, rivolto prevalentemente ai giovani, ma non solo, allo scopo di avvicinarli alla conoscenza delle istituzioni. In Europa, la Francia resta il Paese che più di tutti ha saputo tutelare e valorizzare questa specifica forma di letteratura scritta e disegnata. A sostegno del fumetto sono intervenuti direttamente diversi Governi francesi, attraverso uno specifico accordo con il Centro nazionale del fumetto. Sono intervenuti il Ministero della cultura, il Centro nazionale del libro e il Centro nazionale di arti plastiche per incrementare le azioni di sensibilizzazione presso il pubblico e per allargare la presenza di autori di fumetto nelle strutture scolastiche. Sono stati stanziati fondi per la produzione di audiovisivi e di CD-rom sui fumetti. Sono stati previsti interventi di sostegno, in termini di contributi finanziari e di servizi, alle nuove reti editoriali e di distribuzione create dagli autori. Interventi di qualità e standard operativi rispetto ai quali l’Italia è in grande ritardo culturale. Ritardo in parte ascrivibile anche alla mancanza di organizzazione e coordinamento degli stessi operatori del settore che, solo oggi, cominciano a definire le prime forme di collegamento tra loro, per la tutela della categoria e per la valorizzazione del proprio lavoro artistico. Nelle precedenti legislature, come è noto, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica sono stati presentati progetti di legge analoghi alla presente iniziativa legislativa, e su di essi è stato riscontrato un consenso larghissimo di parlamentari appartenenti a tutti gli schieramenti politici che li hanno convintamente sottoscritti. Anche in questo caso il consenso sarà ampio e trasversale. Ma oggi, dopo tanti, troppi anni di discussione condivisa, dobbiamo concretizzare il risultato e riconoscere per legge un diritto da troppo tempo negato e che non rende giustizia a un settore di artisti e di comunicatori spesso conosciuti e riconosciuti più all’estero che nel nostro Paese. Anche il sostegno del mondo della cultura, dell’arte e dell’intellettualità alla presente proposta di legge, e al comitato nato grazie all’impegno fondamentale di Ivo Milazzo e di tutti gli autori ed esponenti dell’editoria del fumetto italiano, è un segnale che ci viene dalla società civile che dobbiamo saper ascoltare e al quale dobbiamo rispondere con un apposito atto legislativo in tempi rapidi.
Con l’articolo 1 della presente proposta di legge si provvede a tutelare i diritti degli autori dei disegni per cartoni animati, utilizzati in opere cinematografiche, introducendo una disposizione in materia nell’articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
L’articolo 2 della presente proposta di legge, che introduce la sezione VII-bis del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, considera, al comma 1 dell’articolo 64-septies, nella loro specifica creatività, il contributo letterario e il contributo grafico come essenziali e indivisibili per la costruzione psicologica e visiva di personaggi a fumetti. Si considera autore letterario (del soggetto e della sceneggiatura) lo scrittore che idea letterariamente il personaggio o i personaggi, la storia o la serie, mentre si considera autore grafico (dei disegni) il disegnatore che con il suo contributo rende visibilmente credibile e distinguibile il personaggio o i personaggi nella fisionomia, nel vestiario e negli atteggiamenti. I diritti (comma 2) competono a un solo autore qualora lo stesso sia autore letterario e grafico esclusivo dei personaggi. Il comma 3 disciplina i diritti per quanto riguarda la produzione seriale, di tipo mensile, settimanale eccetera, che necessita dell’apporto di collaboratori. Nel riaffermare che autori o coautori della serie rimangono lo scrittore e il disegnatore ideatori e iniziatori della serie stessa, sono regolati anche i diritti dei collaboratori, autori della propria produzione e proprietari in percentuale dei diritti per quanto attiene le ristampe o le riedizioni, le vendite all’estero o qualsiasi altro sfruttamento commerciale, lasciando la definizione della percentuale alla libera contrattazione tra le parti.
Ecco il testo:
Art. 1.
1. All’articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di opere cinematografiche di cartoni animati si considera coautore anche l’autore dei disegni».
Art. 2.
1. Dopo la sezione VII del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta la seguente:
«Sezione VII-bis
OPERE D’ARTE
DEL DISEGNO A FUMETTI
Art. 64-septies. – 1. Nelle opere d’arte del disegno a fumetti la parte letteraria e la parte grafica sono inscindibili ed essenziali nell’azione creativa della narrazione e il contributo dell’autore letterario e di quello grafico si considerano equivalenti, anche ai fini dell’utilizzazione economica dell’opera. L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, in percentuale alla vendita o nelle varie forme di sfruttamento, spetta all’autore o ai coautori in parti uguali. Nella fase produttiva dell’opera stessa, tenuto conto della disparità di tempo necessario alle due parti creative per la sua realizzazione, il compenso, a pagina o a percentuale, è ripartito tra le parti in maniera proporzionale. Le tavole originali sono di proprietà degli autori.
2. Qualora l’autore letterario ovvero quello grafico abbiano contribuito in via esclusiva alla caratterizzazione dei personaggi delle opere di cui al comma 1, i diritti sui personaggi stessi competono a tale singolo autore.
3. Nelle opere a fumetti di produzione seriale che necessitano dell’apporto di collaboratori, si considerano autori o coautori titolari della serie, con diritto di supervisione sul prodotto, lo scrittore e il disegnatore ideatori e iniziatori della serie stessa. I collaboratori delle opere a fumetti di produzione seriale sono autori solo della propria produzione e proprietari in percentuale dei diritti per quanto attiene alle ristampe o alle riedizioni, alle vendite all’estero o a qualsiasi altro sfruttamento della stessa produzione. La libera contrattazione tra le parti stabilisce la percentuale dei diritti spettanti ai collaboratori».