Diritto d’autore: DDL C 1575 su iniziativa dei deputati Carlucci e Giulietti (PDL)

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d’autore concernente le produzioni audiovisive. Come di consueto pubblichiamo su queste pagine gli ultimi DDL presentati nel corso dell’attuale Legislatura – assegnati o in attesa di esserlo – che riguardano modifiche o implementazioni alla L. 633/1941. Questa volta ci occupiamo del DDL C 1575, inerente a modifiche alla Legge su diritto d’autore con particolare riferimento alle produzioni audiovisive. Il DDL C 1575 è stato assegnato alla 7ª Commissione permanente (Cultura, Scienza e Istruzione) in sede referente il 20 ottobre 2008, con annuncio nella seduta ant. n. 68 del 30 ottobre 2008. E’ in attesa dei pareri delle commissioni 1ª (Aff. costit.), 2ª (Giustizia), 9ª (Trasporti) e 14ª (Pol. Comun.). Riportiamo di seguito la relazione introduttiva dei deputati promotori ed il testo del disegno di legge.

Onorevoli Colleghi! – Quasi la totalità delle produzioni televisive nazionali e internazionali, tra cui principalmente giochi a premi, talk show, reality (come, ad esempio, il «Grande fratello»), si avvale di format, intesi quali schemi base da cui si trae lo spunto per la strutturazione di uno spettacolo di intrattenimento, ovvero un apparato di regole che determinano lo svolgersi del programma stesso.  Il format ha il valore di una proprietà intellettuale, per cui l’autore ha la possibilità di vendere la licenza di produzione e, pertanto, di trasmettere lo stesso programma in altri Stati e in altre lingue.  Nonostante la rilevanza anche economica del format, esso non è tutelato giuridicamente, per cui attualmente si tratta di un’opera non protetta dalla legge sul diritto d’autore, ovvero la legge 22 aprile 1941, n. 633.  In tutto il mondo si discute molto sulla natura giuridica del format, che resta escluso dalla protezione giuridica riservata dal diritto d’autore alla creazione dell’opera nelle sue manifestazioni pratiche e organizzative dotate di carattere creativo e non all’aspetto semplicemente teorico e ideativo della stessa opera.  Così all’ideatore del format non è concessa alcuna tutela quale autore di un’opera dell’ingegno. La tematica del format e della sua tutelabilità nell’ambito della normativa in tema di diritto d’autore (essenzialmente incentrata sulle disposizioni della citata legge n. 633 del 1941) ha costituito oggetto di elaborazione in sede dottrinale e giurisprudenziale.  La giurisprudenza ravvisa in esso un generico schema ideativo, privo di compiuta elaborazione e atto a fornire lo svolgimento di base relativo a un programma televisivo o teatrale.  Nessun Paese ha una normativa specifica per i format: la tutela è indiretta e si basa essenzialmente sull’accettazione da parte degli operatori dei princìpi generali della concorrenza leale. La stessa espressione «format», in riferimento a un programma radio-televisivo, è stata utilizzata per la prima volta a livello istituzionale soltanto nel 2001 in una sentenza della Corte suprema ungherese.  Con l’avvento della multimedialità sono nati, inoltre, alcuni prodotti similari, che sono definiti come «opere audiovisive», tra cui si annoverano videoclip, telefilm per la televisione, film di mera documentazione e programmi televisivi tra cui i giochi.  Analogamente a quel che avviene per i format, la mancanza di tutela giuridica è ravvisabile anche nei confronti degli ideatori di progetti audiovisivi. La presente proposta di legge ha appunto l’obiettivo di fornire un’adeguata tutela giuridica (che sarebbe all’avanguardia nel mondo) al format come opera dell’ingegno e di dare garanzie sia giuridiche che economiche agli autori dei format e agli ideatori dei progetti audiovisivi: l’articolo 1 prevede una modifica all’articolo 2 della citata legge n. 633 del 1941 introducendo, tra le opere protette dal diritto d’autore, anche i format, che assurgono al rango di opera dell’ingegno. L’articolo 2 disciplina la tutela dei diritti degli ideatori di progetti di produzioni audiovisive, che presentino determinate caratteristiche, consentendo di opporsi alla riproduzione o alla trasposizione non assentita dal progetto. Dispone, inoltre, che i diritti sui progetti durino venti anni solari dall’avvenuto deposito del progetto presso un registro speciale tenuto dalla Società italiana degli autori ed editori.

Ecco il testo:

Art. 1.
(Modifica all’articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d’autore concernente i format).
1. All’articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«10-bis) i format che costituiscono opere dell’ingegno, a condizione che non si tratti di progetti già protetti ai sensi del capo I-quater del titolo II».
Art. 2.
(Introduzione del capo I-quater del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritti degli ideatori di progetti di produzioni audiovisive).
1. Dopo il capo I-ter del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
«Capo I-quater
DIRITTI DEGLI IDEATORI DI PROGETTI DI PRODUZIONI AUDIOVISIVE
Art. 78-quinquies. – 1. All’autore dei progetti di produzioni audiovisive, purché redatti in forma scritta o fissati su documento equipollente, idonei a essere trasposti in un prodotto singolo o seriale, contenenti la descrizione dettagliata degli elementi da cui il prodotto stesso è caratterizzato, compete il diritto esclusivo di opporsi alla riproduzione o alla trasposizione non assentita del progetto. In caso di ideazione del progetto attuata in esecuzione di un contratto di impiego o di lavoro o di commissione si applica il disposto del secondo comma dell’articolo 88. Il deposito di un progetto di prodotto audiovisivo presso un apposito registro speciale, la cui tenuta è affidata alla SIAE, oltre a determinare l’effetto di cui all’articolo 78-sexies, fa fede, sino a prova contraria, dell’esistenza del progetto a una data certa e della persona dell’autore che per tale si è dichiarato. La tenuta del registro speciale e le modalità del deposito dei progetti sono stabilite nel regolamento.
Art. 78-sexies. – 1. Il diritto di cui all’articolo 78-quinquies ha una durata di venti anni solari dall’avvenuto deposito del progetto presso il registro speciale istituito ai sensi del medesimo articolo».

(M.P. per NL)

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