La circolazione di immagini e fotografie in digitale su internet è facile, rapida e spesso incontrollata: è comune, soprattutto nei blog e siti di informazione, “prendere” fotografie da altri siti web e riprodurle sul proprio, senza citarne l’autore o limitandosi a inserire disclaimer di dubbia valenza legale, del tipo “fotografia presa da internet, si presume per libero uso”.
Anche i meno esperti potrebbero chiedersi se tale condivisione segue le regole del diritto d’autore: una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ha chiarito che tale comportamento avviene in violazione delle norme sul copyright.
Il caso che ha sollevato l’intervento della Corte è sorto in Germania, dove una studentessa aveva pubblicato sul portale web scolastico una fotografia di Dirk Renckhoff, dopo averla scaricata da un sito di viaggi a cui il fotografo l’aveva concessa in uso.
Nel giudizio, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia tedesca) ha rivolto alla Corte di Giustizia Europea una questione pregiudiziale: “se l’inserimento sul proprio sito Internet accessibile al pubblico di un’opera, liberamente disponibile su un sito Internet di terzi per tutti gli internauti con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, costituisca una messa a disposizione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, qualora l’opera venga prima copiata su un server e poi caricata sul proprio sito internet”.
In parole povere, la corte tedesca ha chiesto alla Corte di Giustizia se, secondo le norme europee, il comportamento della studentessa costituisse una violazione del diritto d’autore di Dirk Renckhoff.
Ebbene, la Corte di Giustizia ha risposto affermativamente: scaricare sul proprio server una fotografia, sebbene questa sia disponibile su un sito web pubblico, costituisce una violazione del diritto d’autore che copre quell’opera.
Per dirla con le parole della Corte, “la nozione di comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE […] sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende la messe in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni atta ad impedire che venisse scaricata e con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, su un altro sito Internet”.
Si tratta di un’interpretazione estensiva della nozione di “comunicazione al pubblico” – comportamento vietato in costanza di diritto d’autore su un’opera, se manca l’autorizzazione specifica dell’autore – forse discutibile (quanto meno in termini di effettiva tutelabilità, vista la velocità incontrollata con la quale “girano” immagini, audio e video su Internet e la difficoltà di risalire agli autori materiali dei comportamenti ritenuti illeciti) ma imperniata sulla necessità di tutela del diritto al controllo della diffusione dell’opera, che è contenuto nel diritto d’autore.
Nel giudizio, infatti, la corte ha operato una distinzione importante tra il comportamento censurato e un altro, sempre molto invalso nell’attività online, di inserire semplicemente il link alla pagina web contenente la fotografia, che è invece lecito alla luce della normativa sul diritto d’autore.
La differenza, è spiegato nella sentenza, sta nel controllo che il titolare del diritto può esercitare sull’opera e sul diritto stesso. Infatti, posto che, anche se l’autore non pone restrizioni sull’utilizzo dell’opera, questi conserva il diritto a controllarne la diffusione, allora ne consegue che il diritto d’autore è violato se si perde la possibilità di controllo sulla circolazione dell’opera. Questo avviene certamente nel caso del download-upload delle immagini da un sito ad un altro, mentre non avviene nel caso di un semplice collegamento ipertestuale, visto che questo rimanda al sito originario (e se si dovesse interrompere il caricamento su quest’ultimo, l’immagine non sarebbe disponibile nemmeno sul sito che ha condiviso il link). (V.D. per NL)