Secondo la Corte Costituzionale, il ricorso alla decretazione d’urgenza per disciplinare l’intermediazione del diritto d’autore anche in favore di organismi di gestione collettiva diversi dalla SIAE era sorretto da adeguate ragioni di necessità e urgenza.
Non fondata q.l.c. art. 19 c. I DL 148/2017 conv. con mod. L. 172/2019
Il principio è stato affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 149 depositata ieri (relatore Giuliano Amato), dichiarando perciò non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 19, comma l, del decreto legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 172 del 2019, sollevata dal Tar del Lazio per violazione dell’articolo 77, secondo comma, della Costituzione (carenza dei presupposti di necessità e urgenza).
Necessità urgente
“Con la disposizione censurata il Governo ha inteso eliminare il monopolio della SIAE nell’attività d’intermediazione dei diritti d’autore, che aveva già destato dubbi di compatibilità con il diritto europeo, non ancora tradotti in una procedura d’infrazione, che il Governo in questo modo ha evitato“, hanno spiegato i giudici della Consulta.
Che hanno precisato che la disposizione non violava nemmeno “i criteri di omogeneità previsti per la decretazione d’urgenza, in quanto rientrava tra gli oggetti esplicitamente previsti nella Premessa del decreto-legge”. (E.G. per NL)