L’approvazione da parte del Parlamento Europeo della normativa riguardante la riforma il Diritto d’autore adegua ai tempi ed ai mezzi di comunicazione globali, la tutela di questo particolare e fondamentale diritto.
Sul piano generale, ricordiamo che una direttiva nell’ordinamento giuridico UE – adottata dal Parlamento europeo insieme al Consiglio dell’Unione europea al fine dell’assolvimento degli scopi previsti dai Trattati, perseguendo un obiettivo di armonizzazione delle normative degli Stati membri – è una fonte munita di efficacia vincolante.
Essa non può essere applicata parzialmente, ma è vincolante solo per quanto attiene agli obiettivi da conseguire, lasciando quindi margine di manovra agli Stati membri per raggiungere lo scopo prefissato attraverso il “recepimento”, che consiste nell’adozione di misure di portata nazionale che consentono di conformarsi ai risultati previsti dalla direttiva (qui sta pertanto la differenza col Regolamento, che si applica direttamente agli stati membri senza necessità di recepimento).
L’obiettivo principale della diretta è l’armonizzazione degli istituti giuridici riguardanti date materie tra gli Stati dell’Unione; anche per ciò essa è obbligatoria in tutti i suoi elementi, in quanto, dettando solo un obbligo di risultato, consentendo ampi margini di manovra ai singoli Stati, pur tenuto conto che la libertà non è assoluta, posto che lo Stato deve garantire l’effetto voluto dall’Unione (ad esempio deve modificare una materia disciplinata da fonti primarie – quali leggi e atti aventi “forza di legge” – non può farlo attraverso fonti secondarie, quali quelle regolamentari).
Quel che più rileva però nel caso della riforma in argomento, è l’un obbligo di stand still: nel periodo antecedente il termine di attuazione, nessuno Stato può adottare atti in contrasto con gli obiettivi della direttiva.
Inoltre, lo Stato membro dell’UE, nella fase di recepimento, deve rendere noti forma e mezzi attraverso i quali la direttiva è stata recepita, così da consentire alla Corte di Giustizia UE di valutare se i mezzi adottati corrispondono al principio di certezza del diritto.
Consegue pertanto che ogni singolo Stato dovrà attuare un lungo processo di armonizzazione della riforma del copyright per consentire che gli importanti principi fissati dal legislatore UE trovino concreta applicazione e che l’Autore, che crea con la propria capacità innovativa e ne fa di essa la base per la produzione dei redditi con i quali provvede al suo sostentamento economico, veda riconosciuto pienamente il suo diritto ad essere tutelato in pieno quando vengono diffuse le sue creazioni qualunque ne sia il mezzo ed il modo utilizzato.
L’attuale legge italiana sul diritto di autore, che viene da lontano, ha dato dimostrazione dell’adeguamento continuo nel tempo della tutela di questo diritto proprio in occasione del manifestarsi di sopravvenute moderne modalità di possibile propagazione delle opere dell’ingegno. La nuova regolamentazione comunitaria consente questo ulteriore affinamento.
Forse l’aspetto meno positivo sta nei tempi di adeguamento della normativa al mutare della realtà quotidiana che prende ogni volta troppo tempo tra il manifestarsi dell’anomalia, il prenderne coscienza, il realizzare la necessità di un intervento, il provvedere alla formazione di una norma correttiva, l’approvazione della stessa da parte dell’organo legislativo e, infine, l’entrata in vigore e conseguente applicazione.
Quando si tratta di questioni delicate, l’allungarsi del processo di adeguamento trova giustificazione, ma nel caso del diritto dell’autore sarebbe indispensabile intervenire con necessaria rapidità perché si tratta di questioni che debbono salvaguardare chi dell’opera dell’ingegno ne ha fatto scopo di vita. Se poi come corollario alla tutela del diritto dell’autore si dovessero temere aspetti negativi in altri ambiti, ebbene ulteriori normative dovrebbero regolamentare tali aspetti negli ambiti di competenza. (G.T. per NL)