Diritto d’autore: Contratto di edizione (segue)

(segue da articolo precedente) Definiti gli obblighi dell’editore,  la legge si dedica alle tempistiche collegate con la riproduzione dell’opera.

Ciò avviene al primo comma dell’articolo 127 nel Titolo III Capo II Sezione III dove è scritto che la pubblicazione o riproduzione dell’opera deve avvenire entro il termine contrattuale che non può comunque superare i due anni calcolati dal giorno di effettiva consegna all’editore dell’esemplare definitivo e completo dell’opera. Il secondo comma di questo articolo rileva in caso di mancanza di termini contrattuali: in questo caso la pubblicazione o riproduzione dell’opera dovrà avvenire entro due anni dalla richiesta scritta fatta dall’autore all’editore. E’ inoltre compito dell’Autorità giudiziaria la fissazione di un termine più breve quando ciò sia giustificato dalla natura dell’opera o da ogni altra circostanza. Viene inoltre dichiarato nullo, al comma terzo, ogni patto che faccia riferimento alla rinuncia della fissazione di un termine o fissi un termine che risulti essere superiore a quello massimo stabilito nei commi precedenti. Infine il quarto comma specifica che il termine di due anni non si applica alle opere collettive. Potrebbe anche verificarsi il caso in cui sia l’acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione a non voler far pubblicare o riprodurre l’opera nel termine contrattuale o in quello stabilito dal giudice. Tale fattispecie viene trattata nel primo comma dell’articolo 128 e prevede per l’autore il diritto di domandare la risoluzione del contratto. Spetta comunque sempre all’Autorità giudiziaria la possibilità di accordare all’acquirente una dilazione temporale. Tale dilazione, ai sensi del secondo comma di questo articolo non può essere superiore alla metà del termine più sopra indicato, eventualmente subordinando il rilascio della dilazione alla prestazione di idonea garanzia. L’Autorità giudiziaria può anche limitare la pronunzia di risoluzione solo ad una parte del contenuto del contratto. Che cosa debba poi fare l’acquirente dei diritti nel caso di risoluzione totale del contratto è scritto nel terzo ed ultimo comma dell’articolo: deve restituire l’originale dell’opera all’autore ed ha l’obbligo del risarcimento del danno salvo prova che la mancata pubblicazione o riproduzione dell’opera sia mancata malgrado la dovuta diligenza. Sono inoltre previsti degli interventi da parte dell’autore sull’opera già terminata. Tale materia è trattata nell’articolo 129 dove al primo comma è definito il diritto dell’autore ad apportare all’opera tutte le modifiche che egli creda opportune a condizione che non ne alterino il carattere e la destinazione. Questo fino a che l’opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo il sopportarne le maggiori spese derivanti dall’inserimento della modificazione. Tale diritto di modificazione, è scritto nel secondo comma, può essere esercitato dall’autore anche per il caso di nuove edizioni. L’editore deve infatti interpellare l’autore, proprio a tale proposito, prima di procedere a nuove edizioni. In caso di disaccordo tra le parti, il termine per le modificazioni è fissato dall’Autorità giudiziaria. Nel caso in cui la natura dell’opera esiga che la stessa sia aggiornata prima di una nuova edizione e l’autore si rifiuti di aggiornarla, l’editore può farla aggiornare da altri. Stabilisce il terzo comma che, nel caso previsto, nella nuova edizione l’editore dovrà segnalare e distinguere l’opera di chi si è fatto carico dell’aggiornamento. La questione del compenso che spetta all’autore è trattata dall’articolo 130 al primo comma dove è stabilito che il compenso che spetta all’autore è costituito da una partecipazione che, salvo patto contrario, è calcolata in base percentuale applicata al prezzo di copertina degli esemplari venduti. Ciò non toglie il caso in cui il compenso sia rappresentato da una somma a stralcio per il caso di edizioni di: -dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione; -traduzioni, articoli di giornale o di riviste; -discorsi o conferenze; -opere scientifiche; -lavori di cartografia; -opere musicali o drammatico-musicali;-opere delle arti figurative. Al secondo comma è stabilito poi che nei contratti a partecipazione l’editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute. Il prezzo di copertina per l’articolo 131 è fissato nel contratto di edizione dall’editore, previo tempestivo avviso all’autore. Se il prezzo fissato dall’editore sia tale da pregiudicare in modo grave gli interessi dell’autore e la diffusione dell’opera, questi può opporsi al prezzo fissato o modificato dall’editore. L’articolo 132 si occupa del caso di trasferimenti a terzi dei diritti acquistati da parte dell’editore ad altri e ne stabilisce il divieto in assenza del consenso dell’autore, salvo patto contrario, e salvo il caso di cessione dell’azienda. Nel caso però di cessione di azienda, i diritti dell’editore cedente non possono essere oggetto di trasferimento in caso di pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell’opera. Nel caso di difficoltà di vendita sul mercato al prezzo fissato, l’editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di inviarli al macero, secondo l’articolo 133 deve chiedere all’autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato per la vendita sottoprezzo o ad uso di macero. Le cause di estinzione dei contratti di edizione sono elencati nell’articolo 134 come segue: 1) per decorso del termine contrattuale; 2) per l’impossibilità di portarli a compimento per l’insuccesso dell’opera; 3) per la morte dell’autore prima del compimento dell’opera, salvo quanto previsto all’articolo 121; 4)perché l’opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per decisione giudiziaria o disposizione di legge; 5) nei caso di risoluzione di cui all’articolo128 o all’articolo 133; 6) nel caso di ritiro dell’opera dal commercio come da disposizioni della sezione quinta di questo capo. Questa sezione III si chiude con l’articolo 135 che al primo comma stabilisce che il fallimento dell’editore non determina la risoluzione del contratto di edizione. Al secondo comma viene però chiarito che il contratto di edizione è risolto se il curatore, entro un anno dalla data di dichiarazione di fallimento, non continua l’esercizio dell’azienda editoriale o non la cede ad altro editore alle condizioni indicate nell’art. 132. (G.T. per NL)

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