Diritto d’autore. Contenuto e durata del diritto (2^ parte)

(segue da articolo precedente) Con l’articolo 19 si chiude la sezione prima dedicata alla protezione della utilizzazione economica dell’opera oggetto di tutela da parte della legge sul diritto di autore.

Con la sezione seconda, in aggiunta ed a completamento della tutela dell’autore, si prende atto della protezione dei diritti sull’opera a difesa della personalità dell’autore. Si tratta cioè del diritto morale dell’autore. Questa parte richiede particolare attenzione da parte degli utilizzatori delle opere protette, soprattutto con riferimento a opere pittoriche, fotografiche e simili, perché molto spesso le esigenze di rappresentazione delle stesse in spazi delimitati implica delle mutilazioni che, se consentono una economicità di rappresentazione, comportano una violazione delle prescrizioni di legge. Si tratta infatti del disposto dell’articolo 20. dove è chiaramente enunciato che l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione e ad ogni atto a danno dell’opera, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Questo diritto spetta all’autore indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera esaminati nella sezione che precede e continua anche dopo la eventuale cessione dei diritti stessi. Quindi quando ci si trova nell’esigenza di procedere per qualche ragione a interagire con questo diritto dell’autore è buona norma invocarne il consenso prima di procedere. Vi sono eccezioni a questa regola che consistono nella impossibilità per l’autore di opporsi a modificazioni, nel caso delle opere di architettura, rivelatesi necessarie nel corso della loro realizzazione, come pure di opporsi alle altre modificazioni necessarie da apportare all’opera già realizzata. In questi casi inoltre se all’opera viene riconosciuta dalla competente autorità statale un importante carattere artistico, lo studio e l’attuazione delle predette modifiche dovranno essere di competenza dell’autore. L’articolo 21 attribuisce all’autore di un’opera anonima e pseudonima il diritto di rivelarsi sempre e di far conoscere in giudizio la sua qualità di autore. Ne deriva pertanto che, nonostante l’esistenza di qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell’autore che si sia rivelato, dovranno indicarne il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni, e diffusioni ovvero in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico. Con l’articolo 22 vengono stabiliti due ulteriori principi, il primo riguarda l’inalienabilità dei diritti di questa sezione, il secondo chiarisce che l’autore che abbia consentito ed accettato delle modificazioni apportate alla propria opera, perde l’ammissibilità ad agire per impedirne l’esecuzione o chiederne la soppressione. Il diritto stabilito nell’articolo 20 della paternità dell’opera e di opposizione a modifiche pregiudizievoli, può essere fatto valere, come enunciato dall’articolo 23 anche dopo la morte dell’autore, senza limite di tempo ad opera del coniuge o dei figli e, in mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti o discendenti diretti; in mancanza anche di questi, passa ai fratelli e alle sorelle ed ai loro discendenti. In presenza di esigenze collegate a finalità pubbliche, inoltre, l’azione può essere esercitata dalle pubbliche autorità preposte. Infine l’articolo 24 stabilisce che il diritto a pubblicare le opere inedite compete agli eredi dell’autore o ai legatari delle opere stesse; ciò fatto salvo il divieto espresso alla pubblicazione da parte dell’autore, o l’affidamento specifico ad altri. Nel caso di più persone aventi titolo ed in ulteriore caso di dissenso fra di loro, la decisione circa il diritto di pubblicare viene presa dall’autorità giudiziaria sentito il Pubblico Ministero e sempre nel rispetto della volontà, se scritta, dell’autore defunto. Ugualmente la volontà dell’autore va rispettata nel caso in cui abbia definito una data precisa dopo la quale può avvenire la pubblicazione di una opera inedita. L’articolo chiude con l’evidenza dell’applicabilità alle opere inedite delle disposizioni del Titolo III Disposizioni comuni, Capo II Trasmissione dei diritti di utilizzazione, Sezione II Trasmissione a causa di morte. Nella Sezione III viene, a completamento, definita la durata dei diritti di utilizzazione economica dell’opera. L’articolo 25 stabilisce che i diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e proseguono fino al settantesimo anno solare dopo la sua morte. L’articolo 26 si occupa del caso delle opere frutto della creazione congiunta di più autori e prescrive che nel caso di opere di cui all’art. 10 e cioè delle opere create con il contributo indistinguibile di più autori, quindi con diritto di autore in comune, nonché per le opere drammatico musicali, coreografiche e pantomimiche la durata dei diritti di utilizzazione economica spetta a ciascuno dei coautori e dei collaboratori e viene determinata in basa alla vita del coautore che muore per ultimo. Per lo opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spetta ad ogni collaboratore e si calcola sulla vita di ciascuno. La durata invece dei diritti di utilizzazione economica dell’opera come un tutto è di settanta anni dalla prima pubblicazione, indipendentemente dalla forma della pubblicazione. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 3, relativo alle opere collettive costituite dalla riunione di opere o loro parti, per quanto riguarda le riviste, i giornali, e le altre opere periodiche. La durata della protezione dei diritti di utilizzazione economica, secondo l’articolo 27 , per le opere anonime o pseudomine è di settanta anni a partire dalla prima pubblicazione in qualunque forma effettuata, salvo il caso previsto dal capoverso dell’articolo 8 che recita essere autore di un’opera, salvo prova contraria, chi in essa è indicato come tale nelle forme di uso, ovvero ne è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell’opera stessa. Se l’autore si rivela o viene rivelato dalle persone di cui all’ art. 23 (coniuge, figli, genitori, ascendenti, discendenti, fratelli) o da persone autorizzate dall’autore, prima della scadenza del termine dei 70 anni, per la durata dei diritti di utilizzazione economica si applica la regola generale dell’ articolo 25 e cioè tutta la vita dell’ autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte. A proposito della rivelazione, che consente di acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la stessa deve essere fatta, secondo l’ articolo 28, mediante denuncia all’ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo regolamento. La denuncia di rivelazione è pubblicata ed ha effetto a partire dalla data di deposito della denuncia, di fronte ai terzi che abbiano acquistato l’opera come anonima o pseudonima. L’articolo 29 definisce in 20 anni la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti allo Stato, alle Provincie, alle Regioni, ai Comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali ed agli enti privati senza fine di lucro, a partire dalla prima pubblicazione in qualunque forma. Ai sensi dell’articolo 11 si tratta di opere create e pubblicate sotto il nome ed a spese degli indicati committenti. Il termine si riduce a due anni per le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali. Trascorsi questi due anni l’autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti. L’articolo 30 regola il caso delle opere pubblicate separatamente in fasi temporali diverse. In tali casi la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica decorre, per ciascuna parte, dall’anno della rispettiva pubblicazione. Nel caso di opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell’autore la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settanta anni a partire dalla morte dell’autore. Così stabilisce l’articolo 31 escludendo il caso previsto dall’ art. 85-ter che riguarda chi dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto di autore, pubblica o comunica lecitamente al pubblico un’opera non pubblicata anteriormente. I diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera cinematografica o assimilata, secondo l’articolo 32, durano fino al termine del settantesimo anno dalla morte di uno dei seguenti personaggi: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, incluso il direttore del dialogo e l’autore della musica specificatamente creata per essere utilizzata nell’opera cinematografica o assimilata. Anche per l’opera fotografica la durata dei diritti di utilizzazione economica dell’opera è fino al settantesimo anno dalla morte dell’autore, come prescritto dall’ articolo 32-bis. La sezione III si chiude infine con l’ articolo 32-ter che detta il tempo di avvio del calcolo dei termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica. Tale decorso inizia dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell’autore o altro evento considerato dalla norma. Si conclude in tale modo il capo terzo della legge che definisce e stabilisce il contenuto e la durata del diritto di autore. Per i fruitori delle opere si tratta di un momento fondamentale per il corretto operare e si ha la nozione certa della durata dell’esclusiva garantita dalla legge agli autori quale compenso per la loro creatività. Decorso il termine cade la esclusiva e nulla è più dovuto all’autore. (G.T. per NL).
 

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