Diritto d’autore. Contenuto e durata del diritto

Per l’utilizzatore di un’opera protetta dal diritto di autore è importante conoscere il tipo di protezione riservato all’utilizzazione economica della stessa.

A tale tema la legge sulla tutela del diritto di autore dedica il Capo III “Contenuto e durata del diritto di autore”, Sezione I” Protezione della utilizzazione economica dell’opera”. All’articolo 12 all’autore viene attribuito il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e il diritto esclusivo di un suo utilizzo economico in ogni forma e modo originale o derivato. Questo nei limiti fissati da questa legge in generale ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati in questa sezione. La prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione viene considerata come prima pubblicazione. Si ha così la definizione oggettiva dell’inizio dell’esercizio del diritto. L’articolo 12 bis chiarisce poi che spetta al datore di lavoro, salvo patto contrario, la titolarità del diritto di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca dati creati da un lavoratore dipendente contestualmente all’ esecuzione delle mansioni attribuitegli, come pure nel caso di creazione derivante da istruzioni del datore di lavoro stesso. Si evitano in tale modo contestazioni eventuali derivanti sempre dall’utilizzazione economica. L’articolo 13 specifica che il diritto esclusivo di riproduzione riguarda la moltiplicazione in copia diretta o indiretta, temporanea o permanente, di tutta o di parte dell’opera. Tale moltiplicazione ottenibile in qualunque modo o forma come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione. La legge non vincola così la definizione ai soli metodi indicati, ma li allarga a qualunque metodo si possa adottare. L’articolo 14 definisce l’oggetto del diritto esclusivo di trascrivere, che consiste nell’uso di quei mezzi adatti a trasformare un’opera orale in opera scritta oppure riprodotta con uno dei mezzi indicati nel precedente articolo 13. L’oggetto del diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico è definito nell’articolo 15 e consiste nell’ esecuzione, rappresentazione o recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente, sia a pagamento, dell’opera musicale, di quella drammatica, di quella cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale. Non viene considerata pubblica, purché non sia effettuata a scopo di lucro, la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera effettuata entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero. Sempre se in assenza dello scopo di lucro, non viene considerata pubblica la recitazione di opere letterarie, effettuata all’interno di musei, archivi e biblioteche pubblici se effettuata ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse, comunque individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. In questo articolo vengono quindi previsti i casi di non applicazione della protezione dell’utilizzazione economica dell’opera se rappresentata nei casi indicati ed in assenza di scopi di lucro. La legge si occupa anche del caso in cui l’ esecuzione , rappresentazione o recitazione dell’opera avvenga in particolari ambiti e situazioni meritevoli di trattamento speciale. E’ il caso di quanto previsto dall’articolo 15-bis relativamente ad un compenso ridotto per gli autori nel caso in cui l’esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato. La condizione ulteriore consiste nella destinazione riservata ai soli soci ed invitati e sempre che non siano effettuate a scopo di lucro. La misura del compenso ridotto viene rimandata ad accordi tra la Società italiana autori ed editori e le associazioni di categoria interessate. In mancanza di tali accordi, la misura del compenso da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell’Interno. Viene anche demandata ad un decreto del Presidente del consiglio dei ministri la determinazione dei criteri e le modalità per l’ individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive per consentire l’applicazione del compenso ridotto sopra indicato con riguardo: a) all’accertamento dell’iscrizione negli appositi registri (ex art. 6 della legge 1991, n.206) da parte dei soggetti indicati; b) le modalità per l’ identificazione della sede dei soggetti indicati, come pure l’accertamento della quantità dei soci e degli invitati che debbono essere contenuti in un numero limitato e predeterminato; c) la condizione di socio conseguibile in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla manifestazione di spettacolo; infine d) la verifica che tutto avvenga esclusivamente a titolo gratuito per quanto riguarda gli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell’ esplicazione di finalità di volontariato. Ancora una volta va notata la tendenza a delimitare in modo il più preciso possibile la casistica di deroga al diritto di esclusiva concesso all’ autore, prevedendo, in tali casi le opportune verifiche per l’osservanza dei vincoli posti. (segue) (G.T. per NL)
 

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