Diritto d’autore: enti di diritto pubblico per la protezione e l’esercizio dei diritti

(segue) Tra gli altri compiti affidati alla Siae, in aggiunta a quello dell’esclusiva derivante dai noti articoli 180 e 180 bis, la legge sul diritto di autore attribuisce alla SIAE anche una funzione di vigilanza sull’operato di chi è soggetto ai comportamenti dettati da tale normativa.

Prima però di procedere ad una elencazione dell’oggetto dell’attività di vigilanza, nella legge si inserisce l’art. 181-ter che fa riferimento all’articolo 68 del Titolo I della legge (disposizioni sul diritto di autore) Capo V (eccezioni e limitazioni) Sezione I dedicata alla Reprografia ed altre eccezioni. In particolare questo articolo 68 indica ciò che si può fare, senza corrispondere compensi, ed i relativi limiti rispetto alla copiatura di testi protetti dal diritto di autore. In particolare il riferimento è al comma quarto e quinto che indicano la obbligatorietà per i responsabili dei punti o centri di riproduzione (comma quattro) e delle biblioteche pubbliche (comma cinque) di corrispondere un compenso agli autori ed editori per le stampe consentite e riprodotte in tali ambiti da chi le richiede per uso personale. Tale compenso, è scritto nei citati commi, per quanto riguarda misura, modalità di riscossione e ripartizione è regolato dai criteri stabiliti appunto nell’art. 181–ter. Conseguentemente l’art.181-ter al primo comma stabilisce che detti compensi per le riproduzioni vengono riscossi e ripartiti dalla SIAE, al netto di una provvigione a suo vantaggio. La misura e le modalità di pagamento dei compensi, come pure la misura della provvigione spettante alla SIAE, sono da ricondurre ad accordi tra la SIAE stessa e le Associazioni di categoria interessate. Nel caso di mancanza di un accordo spetta ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri provvedere alla fissazione di quanto indicato da questo comma primo dopo aver sentito le parti interessate ed il comitato consultivo, di cui all’articolo 190. Il comma conclude poi che l’efficacia delle disposizioni previste dai predetti commi quattro e cinque dell’articolo 68 decorre dalla data di stipula degli accordi oppure dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il secondo comma dell’articolo, inoltre, chiarisce che la ripartizione tra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già l’attività di intermediazione di cui all’art.180, può anche avvenire attraverso le principali associazioni di categoria interessate e cioè quelle individuate dallo specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato una volta sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore, in base ad apposite convenzioni. Abrogato l’articolo 182, è l’articolo 182-bis che al primo comma indica quali sono le attività soggette alla vigilanza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della SIAE. La vigilanza va esercitata: a) sull’attività di riproduzione e duplicazione effettuata con qualsiasi procedimento su supporto audiovisivo, fonografico e di qualsiasi altro tipo come pure su impianto di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo ed infine sulla attività di diffusione radiotelevisiva effettuata con qualsiasi mezzo; b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalle norme del diritto di autore e sui diritti connessi a questo esercizio; c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l’emissione, l’utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti indicati al punto 1 descritto più sopra; d) sui centri di riproduzione pubblici e privati, che utilizzano in proprio ambito o mettono a disposizione dei terzi , anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analoghi sistemi di riproduzione; d-bis) sull’attività di fabbricazione, importazione, e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all’art. 71 septies ( che riguarda gli apparecchi per registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi; supporti di registrazione audio e video sia analogici, sia digitali, memorie fisse o trasferibili; sistemi di videoregistrazione da remoto); d-ter) sulle case d’asta, le gallerie ed in genere su chi eserciti professionalmente il commercio di opere d’arte o manoscritti. Completata l’elencazione di quanto sottoposto a vigilanza, l’articolo continua con il comma due che stabilisce che la SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, come indicato dal primo comma con l’Autorità per la garanzia delle Comunicazioni. L’articolo, infine, si conclude con il terzo comma dove viene chiarito che per lo svolgimento dei compiti indicati al primo comma, l’Autorità per la garanzia delle comunicazioni può conferire a propri funzionari delle funzioni ispettive ed in tale modo operare in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Nel dettaglio tali ispettori possono: -accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita , emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica, incluse attività a queste connesse; -accedere ai locali dove vengono svolte le attività elencate al primo comma di questo articolo alla lettera e) – ( d-bis); -richiedere l’esibizione della documentazione attinente all’attività svolta come pure richiedere l’esibizione degli strumenti e del materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l’emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, e degli apparecchi elencati all’art. 71-septies (vedere più sopra). Ultima importante precisazione: nel caso in cui i locali oggetto della vigilanza descritta, non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti televisive, l’accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall’autorità giudiziaria. L’art 182-bis viene, si potrebbe dire, completato dal successivo articolo 182-ter dove è stabilito che in caso di irregolarità che certifichino violazioni delle norme di legge, gli ispettori compilano un processo verbale che viene trasmesso immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli del codice di procedura penale (art. 347 e seguenti) relativi alla attività della polizia giudiziaria. (continua) (G.T. per NL)

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