(continua da articolo precedente) L’esposizione dei reati e delle conseguenti sanzioni penali prosegue con l’artico 171-ter che si trova sempre nella Sezione II (Difese e sanzioni penali) del Capo terzo (Difese e sanzioni giudiziarie) del Titolo III (Disposizioni comuni) della legge.
Questo articolo piuttosto corposo si compone di cinque commi dei quali i primi due, facendo riferimento ciascuno alla sanzione conseguente, espongono i reati che ad essa sanzione si riferiscono. Il primo comma infatti indica che viene punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni ( da € 2.582,28 a € 15.493,71) chi per fini di lucro e se il fatto è commesso per uso non personale: a)abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte: -un’opera dell’ ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio -dischi; -nastri o supporti analoghi; -ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b)abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, o didattiche come pure opere musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo partecipato alla duplicazione o riproduzione di cui ai precedenti punti a) e b):-detiene per la vendita o la distribuzione;-distribuisce, –pone in commercio,-concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, -trasmette a mezzo televisivo con qualsiasi procedimento, – trasmette a mezzo della radio, -fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive sempre con riferimento ai punti a) e b) sopra indicati; d)- detiene per la vendita o la distribuzione,- pone in commercio, -vende,- noleggia, -cede a qualsiasi titolo, -proietta in pubblico, -trasmette a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento: videocassette, musicassette, qualsiasi supporto con contenuto di videogrammi o fonogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritto, da questa legge sul diritto d’autore, l’apposizione del contrassegno della S.I.A.E. e li mette in circolo privi di tale contrassegno o con contrassegno contraffatto o alterato; e) chi, in assenza di un accordo con il distributore legittimo, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato e quindi ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) -introduce nel territorio dello stato, -detiene per la vendita o la distribuzione, -distribuisce, -vende, -concede in noleggio, -cede a qualsiasi titolo, -promuove commercialmente, -installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso a servizi criptati senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) -fabbrica, -importa, -distribuisce, -vende, noleggia a qualsiasi titolo, -pubblicizza per la vendita o il noleggio, -detiene per scopi commerciali: attrezzature, prodotti o componenti o presta servizi con finalità o uso commerciale allo scopo di eludere efficaci misure tecnologiche ex articolo 32- quater (apposizione di misure di protezione per impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti) –oppure si riferisca a prodotti od attrezzature progettate, prodotte o adattate o realizzate con il fine di rendere possibile o facilitare l’elusione di tali misure. Questo punto si completa poi con la precisazione che le misure tecnologiche di cui si tratta includono quelle utilizzate o residuali in seguito alla rimozione delle misure di protezione medesime e derivate da iniziative volontarie dei titolari di diritti o da accordi tra tali titolari di diritti ed i beneficiari di eccezioni come pure in seguito ad esecuzione di provvedimenti dell’autorità amministrativa o giurisdizionale, h) -rimuove o altera in modo abusivo le informazioni elettroniche di cui all’ articolo 102-quinquies ( informazioni elettroniche inserite sulle opere e relative al regime dei diritti dai titolari di diritto di autore o diritti connessi), oppure -distribuisce, -importa per distribuire, -diffonde per radio per televisione, -comunica o mette a disposizione del pubblico, opere o altri materiali protetti dai quali sono state rimosse o alterate le informazioni elettroniche di sui sopra. Si conclude in tale modo il comma primo, come si diceva relativo ai reati puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni (da € 2.582,28 a € 15.493,71). Il secondo comma si occupa invece dei reati puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni (da € 2.582,28 a € 15.493,71). Tale punizione spetta a chi: a) -riproduce, -duplica, -trasmette o diffonde abusivamente, -vende o mette in commercio, -cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto di autore e da diritti connessi; b) in violazione dell’articolo 16 ( diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo e senza filo tramite mezzi di comunicazione a distanza quali telegrafo, telefono, radio, televisione, altri mezzi analoghi e satellite) e a fine di lucro comunica al pubblico per mezzo di un sistema di reti telematiche con connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno o parte di essa, protetta dal diritto di autore; b) esercitando imprenditorialmente attività di -riproduzione, -distribuzione, -vendita o commercializzazione, -importazione di opere tutelate dalla legge sul diritto di autore e dei diritti connessi, diventa colpevole dei fatti di cui al primo comma di questo articolo; c) promuove o organizza le attività contro la legge di cui al primo comma. La legge poi vuole commisurare la sanzione al grado di intensità del reato ed a questo fine il comma terzo indica che la pena viene diminuita nel caso in cui il fatto illecito sia di particolare tenuità. Il quarto comma chiarisce poi che la condanna conseguente ad uno dei reati di cui al primo comma comporta: a) l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 31 (interdizione temporanea dai pubblici ufficio dalla professione. Arte. Industria o dal commercio o mestiere) e 32-bis (interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) del codice penale e b) la pubblicazione della sentenza come previsto dall’ articolo 36 (pubblicazione della sentenza di condanna) del codice penale ed infine c) la sospensione per un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per lo svolgimento dell’attività produttiva o commerciale. Chiude infine il quinto comma che stabilisce la destinazione degli importi derivanti dalle sanzioni pecuniarie previste in questo articolo: vengono versati all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (continua). (G.T. per NL)