Diritto d’autore: diritti dell’autore sulle vendite successive di opere d’arte e di manoscritti

(continua da articolo precedente) La sezione VI del Capo II del Titolo III che tratta dei diritti dell’autore sulle vendite successive di opere d’arte e di manoscritti, all’art. 150 stabilisce al primo comma che il compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere da parte dell’autore compete all’autore stesso solamente se il prezzo della vendita non è inferiore a € 3.000,00.

Il secondo comma poi elenca in cinque punti le percentuali da applicare al prezzo di vendita per ottenere il montante del compenso da corrispondere all’autore e che sono: a) 4% per la parte del prezzo fino a € 50.000,00; b) 3% per la parte di prezzo da € 50.000,01 a € 200.000,00; c) 1% per la parte di prezzo da € 200.001 a € 350.000,00; d) 0,5% per la parte di prezzo da € 350.001,00 a € 500.000,00; ed infine e) 0,25% per la parte di prezzo di vendita superiore a € 500.000,00. Chiude l’articolo il comma terzo che indica in € 12.500,00 il limite superiore del compenso totale da corrispondere all’autore. L’art.151 chiarisce che il prezzo al quale applicare le percentuali di compenso si intende al netto di imposta. Nell’art.152 è stabilito che il compenso di cui si tratta è a carico del venditore, questo al comma uno. Il secondo comma continua rendendo noto che l’obbligo di prelevare e trattenere dal prezzo di vendita il compenso, come detto a carico del venditore, è in capo, come indicato dall’art.144, ai soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte come le case d’aste, le gallerie d’arte ed in generale qualsiasi commerciante di opere d’arte che intervengono in qualità di venditori, acquirenti o intermediari dopo la prima cessione delle opere. Tali soggetti devono inoltre versare il compenso per l’autore, nel termine di regolamento, alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Inoltre per il comma terzo, i soggetti indicati al precedente comma fino a quando non provvedono al deposito delle somme dovute alla SIAE , sono costituiti depositari , a termine di legge, delle somme prelevate e da depositare. Tali soggetti inoltre se intervengono nella vendita come acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso dovuto dal venditore, ciò secondo il comma quarto dell’articolo. L’art.153 si occupa dei rapporti fra la SIAE e il professionista intervenuto nella vendita quale venditore acquirente o intermediario nel caso di vendite con valore di prezzo non inferiore a tremila Euro. E’ infatti fatto obbligo a tale professionista, la denuncia alla SIAE delle vendite delle opere e dei manoscritti previsti in questa sezione VI. Tale dichiarazione deve avvenire nel termine e modalità previste dal regolamento secondo quanto scritto ai sensi del comma primo dell’art.153, mentre il secondo comma attribuisce al soggetto indicato nel comma uno anche l’obbligo di fornire alla SIAE, su richiesta della stessa, e per un periodo di tre anni successivi alla vendita, ogni informazione atta a provare il pagamento dei compensi previsti; questo anche per il tramite della documentazione riferentesi alla vendita stessa. Il successivo articolo 154 elenca gli obblighi della SIAE nella questione. Al primo comma è indicato che la SIAE provvede a comunicare, secondo regolamento, agli aventi diritto l’avvenuta vendita e conseguente percezione del compenso. Inoltre sempre la SIAE deve rendere pubblico, anche utilizzando il proprio sito informatico istituzionale, per un periodo di cinque anni, come indicato al successivo comma 2, l’elenco degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso. Provvede inoltre al successivo pagamento del compenso spettante all’autore, al netto della provvigione, comprensiva di spese. Tale commissione è commisurata alle determinazioni del decreto ministeriale per i beni e le attività culturali. La determinazione della commissione tiene conto del parere della SIAE. Tale decreto viene aggiornato ogni tre anni. Chiude questo articolo il comma secondo dove la legge si occupa della tenuta a disposizione degli autori dei compensi non riscossi. Ebbene è qui previsto l’obbligo per la SIAE di tenere a disposizione degli autori i compensi, non versati agli autori per impossibilità, per un periodo di cinque anni da calcolarsi dalla data a partire dalla quale tali diritti sono diventati esigibili secondo regolamento. Trascorso il periodo indicato senza rivendicazione alcuna da parte degli aventi diritto, tali compensi vengono devoluti all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Pittori e Scultori, Musicisti Scrittori ed Autori Drammatici (ENAP)per i propri fini istituzionali, aumentati degli interessi legali dalla data di percezione delle somme fina a quella del pagamento; ovviamente al netto della provvigione indicata più sopra al primo comma. Chiude la Sezione VI ed il Capo II l’articolo 155 nel quale è stabilito che le norme di questa sezione, che si ricorda dedicata ai diritti dell’autore sulle vendite successive di opere d’arte e di manoscritti, vengono applicate anche alle opere anonime e pseudonime. Errata corrige per il precedente articolo: erroneamente alla prima riga dell’articolo è scritto “Sezione IV anziché Sezione VI” . (G.T. per NL)

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