Continuando nella lettura del contratto di edizione si arriva all’art. 22 che descrive le tipologie e caratteristiche conseguenti di questo contratto.
Anzi tutto, come scritto al comma 1 il contratto può essere di due tipi, per “edizione” oppure “a termine”. In particolare il comma 2 indica che il contratto per edizione conferisce all’editore il diritto di attuare una o più edizioni dell’opera dell’ingegno entro venti anni dalla consegna del manoscritto completo. Inoltre nel caso del contratto per edizione, comma 3, deve essere indicata una serie di vincoli ai quali l’editore si deve attenere quali: l’indicazione del numero di edizioni e quello degli esemplari producibili per ogni edizione. A tale proposito sono possibili più ipotesi sia per quanto concerne il numero d edizioni, sia per quello degli esemplari, sia infine rispetto al compenso conseguente. In mancanza di indicazioni rispetto a numero di edizioni e di copie per edizione al comma quattro è stabilito che in tale caso si intende che il contratto faccia riferimento ad una sola edizione per un massimo di duemila esemplari. Fin qui con riferimento al contratto a edizione. Nel caso invece del contratto a termine il comma cinque stabilisce che in questa ipotesi il contratto conferisce all’editore il diritto di eseguire un numero di edizioni, che stima necessario, nel termine contrattuale. Tale termine comunque non può superare i venti anni e per quanto riguarda il numero minimo di esemplari lo stesso deve essere indicato in contratto a pena di nullità del contratto stesso. Questo termine di venti anni non si applica alle seguenti specifiche opere: a enciclopedie ed opere, a schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simile, ad uso industriale, ai lavori si cartografia, ed infine alle opere drammatico-musicali e sinfoniche. Infine, a proposito delle ristampe, chiude questo articolo il comma 6 che stabilisce che per entrambe le tipologie di questo contratto, l’editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente. L’articolo 123 per quanto riguarda gli esemplare dell’opera ed il modo nel quale debbano essere contrassegnati, rinvia alla conformità con le norme del regolamento. Il caso in cui più edizioni sono previste in contratto è regolata dall’art.124. Il primo comma stabilisce che l’editore è obbligato ad avvisare l’autore della presumibile epoca di esaurimento dell’edizione in corso, con congruo anticipo rispetta alla epoca stessa. Ugualmente l’editore, contemporaneamente, deve rendere noto con dichiarazione all’autore se intende o meno procedere ad una nuova edizione. Se vi è rinuncia da parte dell’editore, o nel caso in cui la dichiarazione di voler provvedere a nuova edizione non si concretizzi nel termine di due anni dalla notifica della dichiarazione stessa, il contratto si intende risolto. Inoltre, comma 4, l’autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione nel caso non sussistano giusti motiva per tale fatto da parte dell’editore. Venendo agli obblighi in capo all’autore, gli stessi sono regolati dall’art. 125 al primo comma che stabilisce: 1) l’obbligo per l’autore a consegnare l’opera nelle condizioni stabilite dal contratto ed in forma tale da non rendere troppo difficile o costosa la stampa; 2) l’obbligo a garantire all’editore il pacifico godimento dei diritti ceduti per l’intera durata contrattuale. Inoltre l’autore (comma due) ha il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità d’uso. Il successivo art. 126 stabilisce gli obblighi per l’autore. Tali obblighi sono due: 1) l’obbligo a riprodurre e porre in vendita l’opera con il nome dell’autore, come pure con il suo pseudonimo od in forma anonima, se previsto in contratto. Inoltre va tenuta la conformità dell’originale e seguendo le buone norme della tecnica editoriale. 2) L’obbligo a corrispondere all’autore i compensi pattuiti. (…continua…). (G.T. per NL)