Il superamento dei requisiti della preesistenza del ramo d’azienda oggetto di trasferimento e della conservazione della sua identità ex art. 2112 c.c., operato dall’art. 32, D.Lgs. n. 276/2003, ha suscitato un vivace dibattito nel mondo giuslavoristico
Si discute, infatti, sulla possibilità che la modifica intervenuta possa effettivamente aprire a ulteriori ipotesi circolatorie o debba, sulla base di un’interpretazione sistematica interna e comunitaria, conformarsi ai principi affermatisi anteriormente alla novella legislativa. La sentenza che si vuole qui commentare, nello statuire che il ramo d’azienda deve preesistere alla vicenda traslativa, testimonia la contrapposizione degli orientamenti che allo stato vanno delineandosi. La fondamentale valenza protettiva della norma in questione impone, però, un superamento di tali incertezze interpretative, sicché si possa regolare con sufficiente grado di stabilità i sempre più diffusi processi traslativi di ramo d’azienda.