Diritto d’autore. Con delibera 95/24/CONS Agcom regolamenta rapporti contrattuali tra utilizzatori e OGC. Si completa l’implementazione della Direttiva Copyright

agcom, 95/24/CONS

Pare una strana coincidenza che nello stesso giorno in cui è stata pubblicata la delibera n. 96/24/CONS (di cui facciamo un recap in calce) sia stato pubblicato anche l’atteso Regolamento di cui alla delibera n. 95/24/CONS.

Delibera n. 95/24/CONS per l’adeguamento contrattuale

Regolamento la cui principale finalità è quella di definire i paletti per raggiungere gli accordi contrattuali per la concessione di licenze per lo sfruttamento delle opere audiovisive su servizi di video on demand.

Consultazione pubblica su schema regolamento lunga e complicata

Ma non solo. Fulcro del Regolamento sono infatti anche altri aspetti che sono sorti da una lunga e complicata consultazione pubblica (a giudicare dalle 138 pagine di proposte emendative e integrative di tutti i partecipanti nel merito dello schema del regolamento stesso).

Obblighi di informazione e criteri di misurazione della rappresentatività

Si parla infatti di obblighi di informazione e comunicazione per finalità di trasparenza – troppo spesso oggetto di contestazione nei casi esaminati – e dei criteri di misurazione della maggiore rappresentatività degli organismi di gestione collettiva.

Frammentazione

Aspetto quest’ultimo ancora poco chiaro a causa di un mercato troppo frammentato.

Delibera 95/24/CONS tocca risoluzione controversie ed equo compenso

La delibera Agcom n. 95/24/CONS disciplina anche la risoluzione delle controversie, le procedure per la definizione dell’equa remunerazione degli autori e degli artisti, interpreti ed esecutori (cd. AIE) e, ancora, del compenso adeguato e proporzionato degli autori, degli AIE per l’utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate, incluse le opere teatrali.

Impegno di Agcom a colmare le lacune su normativa diritto d’autore e diritti connessi

Considerata la raffica di provvedimenti e delibere pubblicate di recente sul tema del diritto d’autore (anche in connessione al delicato tema delle piattaforme online, per cui si rimanda all’ultima controversia che ha coinvolto Meta Platforms Ireland Ltd nei confronti della società Servizi di consulenza ai consumatori per la rimozione di pagine social contenenti opere tutelate), Agcom si sta muovendo celermente per svolgere al massimo quei poteri conferitigli dal decreto legislativo n. 177/2021, normativa nazionale che ha recepito la Direttiva UE n. 2019/790 (cd. Direttiva Copyright).

Con delibera 95/24/CONS si è completata l’implementazione della Direttiva Copyright

D’altronde, la stessa Autorità dichiara di aver completato l’implementazione della Direttiva Copyright con la pubblicazione del Regolamento per l’intermediazione del diritto d’autore e dei diritti connessi.

La sequela

Provvedimento che si aggiunge ad altri interventi normativi dello stesso tenore.

Regolamento su adeguamento contrattuale affianca quello su equo compenso e su controversie

Parliamo della delibera n. 3/23/CONS (Regolamento sull’equo compenso per i contributi giornalistici pubblicati sul web) e la delibera n. 115/23/CONS (Regolamento per la risoluzione delle controversie tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e utenti, definito anche semplicemente “Regolamento controversie“).

Agcom garantisce valutazione annuale su rappresentatività degli OGC

Tra i punti più interessanti introdotti dal Regolamento di cui alla delibera n. 95/24/CONS rileva sicuramente la determinazione dei criteri di rappresentatività degli organismi di gestione collettiva, la cui valutazione sarà effettuata annualmente da Agcom.

Titolari di diritti apolidi

Tale esercizio, che consente di individuare gli organismi abilitati a rilasciare le c.d. licenze collettive estese ai titolari di diritti ‘apolidi’, cioè non associati ad alcun organismo, risulta in linea con le più recenti indicazioni normative“, fa sapere Agcom in un comunicato.

Indicazioni operative per il calcolo di rappresentatività

Uno specifico allegato tecnico fornisce indicazioni operative per il calcolo della rappresentatività, tenendo conto della categoria dei titolari dei diritti, dei tipi di sfruttamento, degli utilizzatori rilevanti e dei parametri legati all’effettivo utilizzo delle opere“.

Strumenti efficaci per garantire certezza e trasparenza

L’attenzione posta dall’Autorità al tema del diritto d’autore e diritti connessi attraverso la delibera 95/24/CONS è evidente. Si auspica che i provvedimenti e delibere sull’argomento possano essere strumenti efficaci per garantire una maggiore certezza agli operatori del settore.

Contrasto a condotte dubbie

Ma, soprattutto, per contrastare le condotte di prestatori di servizi e organismi di gestione collettiva, che spesso mal si conciliano con i principi di correttezza, equità e trasparenza.

La diffida a LEA

Come detto, il nuovo Regolamento è stato pubblicato lo stesso giorno della delibera n. 96/24/CONS, (si noti la numerazione successiva alla delibera 95/24/CONS nonostante la pubblicazione del Regolamento è avvenuta successivamente), a mezzo della quale Agcom ha diffidato uno degli organismi di gestione collettiva del diritto d’autore attivo nel nostro territorio (nel caso specifico l’Associazione LEA – Liberi Editori Autori).

Recap

Per chi non avesse seguito la vicenda, riassumiamo di seguito i fatti.

La vicenda

La vicenda trae origine da una serie di segnalazioni avvenute nel 2022 da parte dell’Associazione Italiana Confindustria Alberghi (AICA) che aveva denunciato all’Autorità “che le aziende proprie associate sono state oggetto di una campagna ad opera della associazione LEA – Liberi Editori Autori di pressante sollecitazione alla sottoscrizione di un’apposita licenza per l’utilizzo del repertorio rappresentato che prevede tariffari esorbitanti, ingiustificati e, soprattutto, mai negoziati”.

Il recesso di Soundreef dal contratto di mandato con SIAE

“Tale campagna sarebbe iniziata a seguito del recesso della società Soundreef LTD [per la quale LEA, su specifico incarico, funge da intermediatore dei diritti dei propri iscritti su territorio italiano, ndr] dal contratto di mandato con SIAE, comunicato il 28 febbraio 2022, ed avente effetto a far data dal 1°luglio 2022″.

Reiterazione segnalazioni

Per parte propria AICA, nelle more del procedimento, contestava la condotta di LEA in contrasto con quanto previsto dal D. Lgs. 35/2017, poiché la collecting “non avrebbe dato riscontro alle richieste formulate più volte da AICA per ricevere chiare e precise indicazioni sulle opere gestite, sui diritti rappresentati nonché sui criteri di rappresentatività utilizzati”.

Le conclusioni di Agcom

A seguito di numerose segnalazioni l’associazione di categoria degli alberghi “asseriva che le illiceità e criticità precedentemente denunciate continuavano ad essere poste in essere da parte di LEA, invitando contestualmente l’Autorità ad intervenire”.

Fondatezza della segnalazione

Agcom “rilevava che doglianze analoghe a quelle esposte da AICA erano ribadite anche da altre associazioni di categoria e, da ultimo, dalla FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi)” e all’esito dell’istruttoria accertava la fondatezza delle contestazioni mosse dalle rappresentanze di utilizzatori del repertorio musicale non analitici.

La rilevanza della questione

Le motivazioni di Agcom sono particolarmente interessanti non solo perché costituiscono un precedente su un tema incandescente, ma anche perché trattano di utilizzi non lineari (on demand), introducendo, nella sostanza, un massimario, che di seguito tracciamo.

Gli utilizzatori devono conoscere il valore della rappresentatività

Il primo elemento rimarcato da Agcom è che “in presenza di più organismi di gestione collettiva che intermediano gli stessi diritti, al fine di valutare la congruità delle condizioni di licenza e delle tariffe, gli utilizzatori hanno necessità di conoscere il valore della rappresentatività di ciascuno degli OGC attivi nel settore”.

Il calcolo della rappresentatività

Di pregio anche la circostanza che, per l’Autorità, “il mero numero di titolari di diritti mandanti non può essere considerato un parametro oggettivo per misurare la rappresentatività degli organismi di gestione collettiva”.

Quadro più fedele

Ma anche che “il calcolo della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva basato sull’utilizzo effettivo delle opere è in grado di restituire un quadro più fedele dei reali rapporti di forza tra più OGC operanti nello stesso settore di intermediazione dei diritti d’autore o connessi”.

Sfruttamento “di prossimità”

Quanto al caso degli utilizzatori non analitici, “non essendo disponibile una reportistica dettagliata, la rappresentatività deve essere riferita ad un tipo di sfruttamento ‘di prossimità’, vale a dire per uno sfruttamento con le stesse caratteristiche, e che sia misurabile”.

Il caso del broadcasting

Nel caso di licenze per diritti di riproduzione meccanica rilasciati a strutture ricettive, “essendo tali licenze rilasciate a copertura dell’utilizzo di apparecchi radiotelevisivi, i parametri di cui sopra dovrebbero essere calcolati considerando il peso di ciascun organismo di gestione collettiva nel solo settore dell’emittenza radiotelevisiva (c.d. licenze broadcasting)”.

Rapporto tra tariffari

Inoltre, per Agcom “il rapporto tra il tariffario proposto da LEA e quello proposto da SIAE non corrisponde alla reale proporzione della rappresentatività dei due organismi di gestione collettiva, calcolata secondo il parametro dell’effettivo utilizzo” e, “in ogni caso, dalle verifiche preliminari effettuate dall’Autorità anche le stesse stime fornite da LEA in merito alla propria market share calcolata sull’effettivo utilizzo potrebbero essere sovrastimate e che è quindi necessario condurre un’analisi più puntuale per identificare i corretti valori di mercato”.

Obbligo al pagamento del diritto d’autore indiscutibile

Nondimeno, l’Autorità nel suo provvedimento, rimarca che “nessuna utilizzazione economica di repertori tutelati dal diritto d’autore può avvenire senza che sia corrisposto all’avente diritto, anche per il tramite degli organismi di gestione collettiva, il compenso spettante per legge”.

No ad aggravi indebiti per gli utilizzatori

Nel contempo, osservando però “che l’ampliamento dei soggetti abilitati all’intermediazione del diritto d’autore non può tradursi in aggravi indebiti per gli utilizzatori, tanto più in considerazione del fatto che questi ultimi non potendo di fatto scegliere tra un repertorio ed altro, devono necessariamente interfacciarsi con tutti gli organismi che intermediano”.

Tariffe LEA non ragionevoli e proporzionate

Quanto alla conclusione della procedura, per Agcom, “le evidenze istruttorie acquisite, le tariffe proposte da LEA ad AICA non risultano ragionevoli e proporzionate in rapporto al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell’uso delle opere e di altri materiali protetti, secondo le disposizioni del comma 4 dell’art. 22 del Decreto”.

Informazioni sulla rappresentatività

Di conseguenza, per Agcom “LEA deve fornire ad AICA informazioni sulla propria rappresentatività calcolata sulla base dell’effettivo utilizzo delle opere nel settore televisivo, tenendo conto, delle indicazioni che l’Autorità si riserva di formulare in attuazione del dettato dell’art. 180 LDA”.

Invito alla modulazione

Per l’effetto, “LEA dovrebbe modulare il proprio tariffario per le strutture alberghiere in misura proporzionale rispetto alla propria rappresentatività effettiva” calcolata con le modalità specificate da Agcom o, in alternativa, “al fine di addivenire ad una più celere conclusione della trattativa, LEA può proporre un tariffario che tenga conto della rappresentatività basata sul criterio del fatturato incassato relativo all’emittenza radiotelevisiva”. (G.S. per NL)

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