Il diritto di Autore ha, fra gli altri, lo scopo della protezione economica dell’autore dal pericolo di fruizioni della sua opera senza corresponsione di compenso.
Questa funzione è importante perché consente all’autore di conseguire il sostegno economico che gli permette di continuare a produrre opere dell’ingegno a vantaggio della collettività che ne fruisce. La protezione è indirizzata contro tutti i casi possibili di uso improprio dell’opera dell’autore e fra questi quello della copiatura e conseguente uso dell’opera copiata senza corresponsione dei diritti all’autore, all’editore, all’interprete ed al produttore di fonogrammi è il caso oggetto delle considerazioni che seguono.
Quindi non sorprende il divieto di copia dell’opera e della registrazione, ma va considerato con attenzione il caso della copia privata eseguita dall’acquirente del supporto sul quale è fissata.
In realtà con l’apparire di progredite possibilità tecnologiche di copiare un’opera e sua registrazione, si è fatta strada anche l’esigenza per il legittimo proprietario del supporto sul quale è fissata, di poter farne una copia per proprio uso privato. Facile ricordare i tempi nei quali alle feste private ristrette fra compagni di scuola oltre al pacchetto di dolci o la lattina di aranciata, era uso portare i 45 giri delle canzoni in voga che poi venivano suonati sul giradischi di casa di chi organizzava la festa. D’altro canto era l’unica possibilità il portare il disco comprato in negozio, non vi erano altre possibilità.
Poi vennero i magnetofoni (si chiamavano così allora i registratori di voci e musica); ci si accorse che mettendo il microfono del magnetofono vicino al giradischi, pretendendo intorno il silenzio assoluto della famiglia, si poteva riprodurre una copia della canzone sul “nastro” del magnetofono e quindi ascoltare quella musica anche su quel riproduttore di suoni. Quindi una volta che i magnetofoni, in qualche anno chiamati registratori, ebbero la diffusione che meritavano, a casa del compagno di scuola si andava non più con il contenitore di circa una decina di CD, ma con il nastro sul quale il proprietario dei dischi aveva copiato tutti i suoi 45 giri.
Uguale fenomeno, in situazioni diverse e non oggetto di queste considerazioni, con l’avvento della fotocopiatrice per le pubblicazioni. L’avanzare della tecnologia aveva aperto il problema della duplicazione di una copia del disco acquistato, da parte del legittimo acquirente. Si risolveva in tali modi il problema anche del trasporto fisico dei dischi nei luoghi di vacanza come pure di lasciarne una copia nella seconda casa e così via. Come si può immaginare, nel caso della musica, l’avvento dei computer e della possibilità di copiarvi i supporti musicali ha consentito di “girare” con delle chiavette o CD o DVD con sopra registrati numerosi brani di musica, immagini ed altro. Inoltre, una volta fissati nella memoria del computer i brani, i supporti acquistati venivano riposti in scatoloni e portati in soffitta insieme ai registratori ed ai lettori di CD abdicando al ruolo di parti colorate dell’arredo domestico.
Questo processo continuò sopra tutto con l’avvento del downloading e poi dello streaming che fecero diminuire ancor di più i supporti tradizionali che a loro volta in tempi un poco più lontani avevano mandato in pensione i vinili a 78, 45 e 33 giri con i relativi grammofoni. Conseguentemente il problema della copia di un supporto ha accompagnato il progredire della tecnologia. La legge, seguendo tali evoluzioni tecnologiche, ha normato la riproduzione privata ad uso personale in relazione ad un acquisto legittimo. Formalmente la legge sul diritto d’Autore ha regolato la materia negli articoli 71 – sexies, 71-septies, e 71-octies.
In particolare l’art.71 –sexies consente la riproduzione di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto a condizione che sia effettuato da una persona fisica, per uso esclusivamente personale quindi senza scopo di lucro, senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Riproduzione da eseguirsi solo dal proprietario del supporto acquistato e non da terzi. Dopo aver regolato la possibilità di eseguire la copia privata alle condizioni sopra indicate, la legge si occupa subito dopo di provvedere ad un conseguente compenso per gli aventi diritto. E’ l’art. 71 – septies che prevede appunto un compenso per tale riproduzione privata da corrispondere agli autori e produttori di fonogrammi, ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti interpreti ed esecutori ed ai produttori di videogrammi e loro aventi causa. Tale compenso è costituito da una parte del prezzo finale pagato al rivenditore dall’acquirente di apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica del fonogramma o videogramma. Compenso da determinarsi nel rispetto della normativa comunitaria. Infine l’art.71-octies regola le modalità di conferimento di tali compensi e successiva ripartizione. Come si potrà notare la legge ha tentato di equilibrare il diritto dell’autore e del produttore e degli altri aventi diritto con quello dell’utilizzatore e della sua facoltà di ottenere una copia privata per suo uso personale. Che poi sulla modalità di riscossione del compenso ci possano essere delle considerazioni avverse, nulla toglie al fatto che gli autori ed gli altri aventi diritto debbano avere un compenso quando una loro opera o registrazione viene duplicata anche se per uso privato. (G.T. per NL)