Gloria Siri (Consultmedia): Tutelabilità delle opere create dall’Intelligenza Artificiale? Fa parte dei nodi su cui si chiede un pronto intervento da parte del legislatore (italiano ed europeo).
Un approccio collaborativo come quello annunciato tra Shutterstock e OpenAI potrebbe rappresentare una buona soluzione.
È essenziale verificare le condizioni di utilizzo e le informative specifiche sul copyright pubblicate su ogni sito/app.
Sebbene modificata e adeguata negli anni, la legge sul diritto d’autore italiana del 1941 appare datata. Spesso si incontrano difficoltà a risalire all’autore originale di un’opera, rendendo complesso ottenere l’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti.
L’Intelligenza Artificiale e il diritto d’autore
ChatGPT (OpenAI) e le altre future Intelligenze Artificiali (IA, anche se per essere esatti dovremmo parlare di “large language models“) permettono di creare contenuti originali sulla base dell’enorme conoscenza acquisita grazie allo “scraping” di web, siti, libri digitalizzati, riviste digitalizzate e ogni altro tipo di dato disponibile. Questione che rilancia il tema dell’equilibrio di diritti e interessi tra autori, editori e i colossi del web, argomento di cui NL si è occupata ripetutamente in passato.
La fine dei link
Come sa bene chi ha potuto provare il nuovo Bing che incorpora ChatGPT (qui sopra un esempio), le risposte del (ex) motore di ricerca spesso non mostrano alcun link, ma piuttosto un riassunto – elaborato dalla IA – dei contenuti che ha in pancia.
Immagini, audio e video
La medesima questione si applica alle immagini sintetiche create da DALL.e “sullo stile di” artisti famosi, alla musica e alla voce dei conduttori radiofonici.
Peperoni AI
O anche dall’italianissima Peperoni AI, come nell’esempio qui sopra.
Liberatorie
Negli Stati Uniti pare che si stia addirittura iniziando a far firmare liberatorie per l’utilizzo indefinito della voce di attori e speaker.
Aspetti etici e legali
Per riflettere sugli aspetti etici e legali di questo nuovo mondo abbiamo intervistato Gloria Siri, giurista d’impresa e giornalista presso Consultmedia dove opera dopo una laurea in giurisprudenza con tesi in Diritto dell’Unione Europea.
Intervista a Gloria Siri
(Newslinet) – Facciamo intanto il punto sul “pre–GPT“. Qual è il rapporto attuale in Italia dei creatori di contenuti – editori tradizionali ed entità digital-native – con i colossi del web ?
(Gloria Siri) – In Italia abbiamo la legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941 n. 633), che riconosce all’autore dell’opera dell’ingegno, caratterizzata dall’elemento creativo, piena tutela, in termini sia di diritti patrimoniali che morali. La norma di riferimento, sebbene modificata e adeguata nel corso degli anni, appare allo stato ancora datata.
Equo compenso
Dei passi in avanti si stanno comunque facendo, con il riconoscimento, ad esempio, dell’equo compenso agli editori per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, introdotto dall’art. 43 bis della L.D.A. in recepimento della Direttiva (UE) n. 2019/790 (Direttiva Copyright).
Un rapporto complesso
Alla luce della normativa vigente, però, il rapporto che si è creato tra content creator, editori e colossi del web è tutt’altro che semplice, specialmente dal punto di vista della rivendicazione dei diritti per l’utilizzo e lo sfruttamento delle opere tutelate. Nel nostro ordinamento, se da una parte è riconosciuto il diritto d’autore, dall’altra parte vi sono altri diritti e interessi in gioco (come il diritto di cronaca, o la libertà di espressione), suscettibili di tutela e che, pertanto, richiedono un adeguato bilanciamento.
Chi è l’autore originale?
Proprio a causa del proliferare di materiale sulle innumerevoli piattaforme, sui siti e sui social network, chi intende utilizzare tali contenuti reperiti nel mare magnum del web spesso incontra difficoltà a risalire direttamente all’autore originale dell’opera e, conseguentemente, a ottenere l’autorizzazione o il rilascio di una licenza da parte dei titolari dei diritti.
Una buona scusa
(NL) – Cosa ci dici di opere musicali e letterarie?
(G.S.) – Le opere musicali o letterarie nel nostro Paese sono amministrate da organismi di gestione collettiva dei diritti, di cui è disponibile un elenco sul sito istituzionale dell’Agcom. Con riferimento soprattutto alle opere visive (immagini e fotografie) stiamo assistendo al fenomeno sempre più frequente di studi legali o enti di gestione collettiva indipendenti che avanzano agli editori e utilizzatori di contenuti online richieste risarcitorie per lo sfruttamento di opere tutelate da società straniere, prevalentemente tedesche.
Loghi ingannevoli
(NL) – Restando per un momento al pre-GPT e relativamente al settore immagini fisse e video, assistiamo costantemente a un utilizzo – a volte con tanto di logo dell’editore sovrapposto – di contenuti recuperati da TikTok, Instagram, YouTube e altri siti da parte di (ex) grandi editori senza né riferimento né tanto meno riconoscimento dei diritti dell’autore originale. Come è possibile difendersi e con quali possibilità di successo?
(G.S.) – Quando i contenuti vengono prelevati direttamente da social network o piattaforme specifiche, come TitkTok e Instagram appunto, diventa essenziale verificare le condizioni di utilizzo e le informative specifiche sul copyright pubblicate su ciascun sito, che sappiamo variare a seconda della piattaforma usata. In ogni caso, è bene distinguere a seconda che la diffusione di contenuti di terzi avvenga all’interno della stessa piattaforma, piuttosto che esternamente. Quest’ultima pratica, infatti, pone rischi di violazione più elevati.
Due correnti di pensiero: 1) Getty Images vs Stable Diffusion
(NL) – Veniamo al mondo dell’IA. Si affrontano oggi due diverse correnti di pensiero. La prima – ben rappresentata da Getty Images vs Stable Diffusion – afferma che il solo fatto di aver elaborato le immagini dei propri clienti al fine di allenare la IA rappresenta una violazione dei diritti d’autore.
2) Shutterstock e OpenAI
La seconda, che pare l’approccio di Shutterstock e OpenAI si basa piuttosto sull’idea che tutte le opere umane sono basate sullo studio dei lavori precedenti, non si tratta di un problema nuovo o esclusivo della IA ed è pertanto preferibile trovare una forma di collaborazione. Cosa dice la legislazione italiana?
(G.S.) – La legislazione italiana poggia ancora, come detto, sulla Legge n. 633/1941 che, per quanto sia stata modificata e integrata, non aiuta da sola a dipanare questioni più complesse, come quella relativa alla violazione del copyright per opera di sistemi d’intelligenza artificiale, che si avvalgono di algoritmi per creare a loro volta immagini od opere che appaiono originali.
Tutelabilità autorale e brevettuale
Da tempo, al centro del dibattito sta la questione circa la tutelabilità a livello autorale e brevettuale di opere generate dall’IA: tutelabilità che, fino ad ora, viene riconosciuta in presenza dei requisiti della creatività e dell’originalità dell’opera, derivante dall’attività intellettuale umana. Casi simili a quelli citati accendono i riflettori su questioni legate a specifiche branche dell’intelligenza artificiale, come il machine learning (l’apprendimento della macchina) e il deep learning (apprendimento profondo).
Deep Learning
Chiariamo la definizione di “deep learning” che spesso viene male interpretata. Con questo termine si intende parlare non di uno studio più profondo dei testi presi in considerazione, ma dell’utilizzo di una rete neuronale “profonda”, dotata d’innumerevoli livelli (layers) di neuroni simulati interconnessi. GPT 3.5 (il cuore di ChatGPT) ha 175 miliardi di parametri, che rappresenta il numero di pesi nelle connessioni tra i vari “neuroni”: decisamente una rete molto, molto profonda.
Nodi irrisolti
(G.S.) – Molti sono, dunque, i nodi su cui si richiede un pronto intervento da parte non solo del legislatore italiano, ma soprattutto di quello europeo. Considerata la rapida evoluzione del settore e le lacune ancora oggi presenti a livello normativo, si auspica che presto venga fatta chiarezza con l’adozione del regolamento sull’intelligenza artificiale, proposto lo scorso 21/04/2021 dalla Commissione Europea.
Leggere i termini di utilizzo
(NL) – Quale tipo di approccio raccomandate oggi ai vostri clienti?
(G.S.) – Data la complessità del tema e delle possibili ripercussioni che ne possono derivare, senz’altro si suggerisce di fare sempre riferimento ai termini di utilizzo pubblicati dalle piattaforme, in cui è possibile trovare informazioni e disposizioni di carattere legale circa i diritti di proprietà intellettuale.
Newslinet-Foglio
(NL) – Oggi è semplice dare in pasto a ChatGPT un articolo chiedendone una nuova versione in uno stile differente, come abbiamo fatto nell’esempio qui sopra, ordinando alla IA di mutarci in Giuliano Ferrara. Nel testo risultante non appare alcun riconoscimento a Newslinet. Come pensate si possa inquadrare la questione ?
(G.S.) – Il tema potrebbe presentare differenti risvolti, a seconda che si tratti di una mera ricopiatura di un’intervista, piuttosto che di un’opera letteraria oppure di una rivisitazione di opere e contributi scritti o visivi, come le immagini e fotografie/ opere fotografiche.
Web scraping
Sebbene si assista a un pensiero che reputa le opere generate dall’IA alla stregua di opere creative e originali e non una mera ricopiatura di contributi di terzi (anche soggetti a copyright) estrapolati dal web e dati in pasto alla macchina, la questione dell’acquisizione di innumerevoli dati attraverso il processo del web scraping e del mancato riconoscimento dei diritti patrimoniali e morali ai legittimi titolari deve essere presa seriamente in esame.
Un buon esempio
In questo caso, credo che un approccio collaborativo con i sistemi di IA come quello annunciato da Shutterstock, che tra l’altro prevede il lancio di un fondo volto a garantire che gli artisti vengano ricompensati, possa rappresentare una soluzione. (M.H.B. per NL)