TAR Basilicata – Potenza, Sentenza 30/08/2007, n. 511
di Michele Didonna, Avvocato amministrativista in Bari
da Il Quotidiano Giuridico – Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico N 4/10/anno 2007
Ai sensi dell’art. 21 quater della L. 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità di sospendere “per gravi ragioni” l’efficacia o l’esecuzione del provvedimento amministrativo da parte dell’organo che ha emanato l’atto, è legittima la sospensione temporanea dell’erogazione di un’agevolazione finanziaria a causa della notizia dell’esistenza di un procedimento penale nei confronti del beneficiario per truffa ai danni dello Stato per fatti inerenti alla relativa pratica agevolativa.