“La partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo si attiva in prima battuta attraverso la obbligatoria comunicazione di avvio disciplinata dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, comunicazione che, per espressa previsione normativa, può peraltro venire omessa ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, fermo restando che, in termini generali, l’amministrazione è sempre tenuta a rendere conto della sussistenza di tali ragioni di urgenza qualificata. Pertanto, l’esigenza di garantire la partecipazione degli interessati non viene meno neppure laddove la P.A. agisca mediante ordinanze contingibili ed urgenti, occorrendo che anche in tale evenienza il provvedimento contenga la puntuale esplicazione dei motivi ostativi alla comunicazione di avvio”.
Com’è ormai noto, la legge n. 241/90 prevede e disciplina l’istituto della cosiddetta “partecipazione” dei cittadini, “uti singuli”, agli atti ed al procedimento amministrativo, come ipotesi specifica di quel più generale principio del “giusto procedimento” –la cui reale portata è stata, al contempo, estesa e maggiormente circostanziata con la legge n. 15/05 – in base alle cui statuizioni gli atti e l’azione degli Organi che svolgono una “funzione” amministrativa, debbono essere compiuti, nel rispetto della regola generale del contraddittorio, avverso i suoi destinatari, e per la quale il procedimento amministrativo, rappresenta la sede naturale che l’ordinamento prevede, al fine di ottenere una composizione preventiva, dei conflitti fra soggetti pubblici e privati, portatori di interessi contrapposti. La partecipazione degli interessati si attiva, in prima istanza, attraverso l’adempimento di un obbligo che vede la Pubblica Amministrazione come soggetto attivo: si tratta, infatti, della obbligatoria comunicazione di avvio del procedimento, prevista e disciplinata dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241 cit., comunicazione che, per esplicita previsione normativa, può tuttavia venire omessa ove sussistano, in concreto, degli impedimenti, derivanti da particolari esigenze di celerità dell’azione pubblica, fermo restando che, ai fini della legittimità della sua azione, l’Amministrazione è sempre tenuta a dare contezza in modo esplicito, circa la sussistenza di tali ragioni di urgenza qualificata. Perciò gli interessati, possono partecipare, anche laddove la P.A. agisca mediante ordinanze contingibili ed urgenti, occorrendo che, in tali fattispecie, il provvedimento emesso, contenga l’esplicita menzione dei motivi ostativi alla sua notificazione agli interessati (cfr. da ultimo T.A.R. Liguria, sez. I, 14 giugno 2007, n. 1119). Tuttavia, anche a voler seguire un diverso orientamento, secondo cui tali ordinanze si sottraggono all’obbligo di comunicazione, soprattutto se emesse a tutela della salute pubblica (fra le altre cfr., proprio nella materia di emissioni elettromagnetiche, Cons. Stato, sez. V, 29 settembre 2000, n. 4906), non ci si può comunque sottrarre da un’effettiva valutazione dell’opportunità, in concreto, dell’azione amministrativa: se il provvedimento non risulta emesso nell’immediatezza di uno stato di pericolo, è necessariamente esclusa la legittimità dell’omessa comunicazione di avvio, la quale non avrebbe potuto in alcun modo pregiudicare la funzionalità ed efficacia dell’azione amministrativa, laddove non è dato ravvisare alcuna particolare esigenza di celerità. (Paolo Masneri per NL)