di Francesco Antonio Genovese, Magistrato
da Quotidiano Giuridico N 18/1/anno 2007
In tema di diritto d’autore riguardante i programmi per elaboratori, la tutela del cd. software, ossia della sostanza creativa dei programmi informatici, postula il requisito della originalità e impone di stabilire de l’opera (il programma) sia o meno frutto di un’elaborazione originale rispetto ad opere precedenti. Tuttavia, la creatività e l’originalità di tali programmi sussistono anche qualora l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. I, 12/01/2007, n. 581)