In Italia la disciplina del diritto d’autore e diritti connessi è contenuta nella legge n. 633/1941 (LdA) che, nel conferire agli autori la facoltà esclusiva di diffusione e sfruttamento economico della propria opera, disciplina (anche) l’utilizzazione delle opere musicali, cinematografiche e audiovisive coperte da diritto d’autore. Gli utilizzatori (tra cui radio e tv) devono riconoscere i diritti d’autore e diritti connessi inerenti alle opere e corrispondere il compenso dovuto ai titolari di tali diritti.
La raccolta di questi compensi avviene tramite enti o società c.d. intermediari.
Per i diritti connessi (disciplinati agli artt. 72 e ss. della LdA) l’attività di amministrazione e intermediazione è stata liberalizzata con il d.l. n.1/2012 convertito in legge n.27/2012 e può essere svolta da qualunque soggetto rispetti i requisiti stabiliti nella normativa. Attualmente, l’elenco delle collecting che gestiscono i diritti connessi pubblicato sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri contempla: SCF (che rappresenta la maggioranza delle case discografiche ed etichette); Nuovo Imaie; Itsright srl (collecting che rappresenta importanti artisti italiani come Ligabue e Jovanotti, nonché stranieri come Rihanna e Lady Gaga); Artisti 7607 Soc. Coop.; Associazione Audiocoop; AFI – Associazione dei Fonografici Italiani; RASI – Associazione Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione; Diritti Artisti IPAA srl; Evolution srl; Getsound srl. Tale elenco, ovviamente, è variabile e non definitivo in quanto nuove collecting sono libere di affacciarsi sul mercato e, qualora quelle esistenti non si conformassero ai requisiti previsti dalla legge, decadrebbero dal diritto di esercitare attività di gestione e intermediazione per i diritti connessi.
La situazione è attualmente più complessa per quanto riguarda l’attività di intermediazione dei diritti d’autore: secondo l’art. 180 della LdA, tale attività è riservata in via esclusiva alla SIAE, ma la norma si pone in contrasto con la Direttiva Barnier (dir. UE 2014/26 del 26 febbraio 2014), provvedimento con cui l’UE impone la liberalizzazione del mercato dell’intermediazione per i diritti d’autore.
Nonostante l’evidente contrasto, il d.lgs. 35/2017 che ha recepito la direttiva europea ha sì permesso agli autori di scegliere a quali soggetti affidare la tutela dei diritti inerenti alle proprie opere, ma ha anche fatto salvo l’art. 180 LdA e, così, il monopolio di fatto della SIAE nella raccolta dei compensi derivanti dall’utilizzazione di quelle opere.
A causa di questa dicotomia normativa, la Commissione UE sta valutando di aprire una procedura di infrazione contro l’Italia, prevista per il mese di settembre, in quanto la normativa italiana avrebbe recepito la liberalizzazione della gestione dei diritti connessi, ma non anche quella dei diritti d’autore.
Il monopolio di SIAE è attualmente oggetto di contestazione da parte di Soundreef, startup di origine italiana ma con sede nel Regno Unito, che ha iniziato ad operare in Italia come collecting e che dichiara di rappresentare 25000 autori, di cui 8000 autori italiani, come Fedez, Gigi D’Alessio, Fabio Rovazzi, Maurizio Fabrizio (autore di alcune canzoni di Mia Martini, Patty Pravo, Ornella Vanoni, Mina, etc.).
La contesa Soundreef – SIAE ha avuto notevole risalto mediatico nel caso delle spettanze per alcuni concerti del tour “Comunisti col Rolex” di Fedez (artista rappresentato da Soundreef) e J-Ax (artista rappresentato da SIAE) per i quali gli organizzatori avrebbero corrisposto i compensi di Fedez a SIAE anziché a Soundreef (in forza dell’art. 180 LdA) o non li avrebbero corrisposti affatto. Recentemente, Soundreef ha ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per la riscossione del credito nei confronti di Showbees, organizzatore di uno dei contestati eventi del rapper italiano.
Il quadro normativo è in evoluzione anche per quanto riguarda i diritti connessi delle opere musicali.
Ad oggi, gli utilizzatori corrispondono il compenso ai produttori fonografici (collecting delle case discografiche/etichette) i quali devono provvedere a ripartire tale compenso con gli AIE (cioè con le collecting degli artisti interpreti e degli artisti esecutori), ma la situazione potrebbe cambiare: è in corso, in Parlamento, l’approvazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza che all’art. 1, comma 57, prevede una modifica dell’art. 73 LdA come segue: “57. All’articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L’esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2013, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato»; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione»”.
Il d.lgs. n. 35/3017 costituisce, inoltre, fonte di importanti novità per gli utilizzatori, soprattutto per radio e tv: al fine di facilitare la ripartizione dei compensi riscossi in base alla effettiva utilizzazione delle opere, il provvedimento ha introdotto l’obbligo a carico degli utilizzatori di opere musicali, cinematografiche e audiovisive di fornire entro 90 giorni dalla relativa utilizzazione i report delle opere che sono state diffuse a SIAE e alle altre collecting.
L’art. 23 del d.lgs 35/2017 elenca le informazioni da fornire con i report, che – salvo il diritto delle collecting di richiedere ulteriori informazioni (ove disponibili) – riguardano:
– con riferimento all’identificazione dell’opera prodotta: il titolo originale; l’anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato; il produttore e la durata complessiva dell’opera;
– con riferimento all’utilizzo dell’opera prodotta: tutti i profili inerenti la diffusione, quali la data o il periodo di diffusione.
La violazione dell’obbligo di reportistica, nel caso di mancato invio nei termini stabiliti o in quello, più grave, di fornitura di dati falsi o erronei, può comportare aspre sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Agcom (da 20 mila a 100 mila euro, ai sensi dell’art. 41 d.l. 35/2017) o addirittura la risoluzione del contratto di licenza con la conseguente inibizione all’uso delle opere (conseguentemente, l’uso perpetrato senza licenza farebbe incorrere in ulteriori sanzioni amministrative e penali, oltre al risarcimento del danno).
Tuttavia l’obbligo fin qui descritto non è ancora attuabile, poiché necessita ancora di una regolamentazione applicativa che precisi le modalità con cui deve essere assolto: in particolare, è necessario definire un modello di report identico (come informazioni fornite, come tipologia di file da inoltrare e come tracciato record) sia per la SIAE, che per tutte le altre collecting; sarebbe poi utile comprendere se l’obbligo è in capo a tutti gli utilizzatori con la stessa intensità o se radio e tv locali, per le loro peculiarità, possono essere escluse dall’obbligo o possono assolverlo con modalità meno impegnative.
Riguardo alla problematica appena richiamata, SIAE ha comunicato che sta procedendo, nel rispetto del termine previsto dall’art. 49 d.lgs. 35/2017 (cioè l’11 ottobre 2017), alla revisione dei modelli di licenza per la diffusione radiotelevisiva realizzata anche in ambito locale, con riferimento, tra l’altro, alle disposizioni che regolano la reportistica.
Fino alla definizione delle nuove regole, la stessa SIAE ritiene applicabile – anche in tema di reportistica – le disposizioni di cui alle licenze ad oggi in vigore, secondo le quali è necessario fornire, in formato CSV: 1) Il nome dell’autore dell’opera; 2) Il titolo originale dell’opera; 3) L’anno di produzione o distribuzione nel territorio dello Stato; 4) Il produttore e, nel caso di composizioni musicali inserite in opere cinematografiche o assimilate, il nome del regista; 5) La durata complessiva dell’opera e la durata effettiva della utilizzazione in secondi; 6) La data di diffusione (in un formato standard data/ora) o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione, commercializzazione o pubblica divulgazione.
SCF, invece, potrebbe fornire ulteriori dettagli sull’obbligo di reportistica in sede di rinnovo dei contratti di licenza e delle convenzioni con le associazioni di categoria (alcune recentemente disdettate e nuovamente in trattativa). Itsright sta inviando comunicazioni a molte emittenti locali con la quale si propone di raggiungere un accordo per derogare all’obbligo di reportistica, nell’ambito della autonomia negoziale prevista dall’art. 23 del D.Lgs n. 35/2017. Nuovo Imaie, infine, sta rispondendo all’invio della reportistica da parte degli utilizzatori con delle precisazioni sulla stesura del report, i cui dati devono essere riportati in campi separati e inviati in formato utile alla loro estrapolazione/lavorazione (es. forglio di lavoro di excel), e che deve inoltre includere un campo con i nominativi degli artisti primari.
Nuovo Imaie è, assieme alle collecting RASI, Diritti Artisti IPAA e Artisti 7607 ha partecipato ad un tavolo tecnico (aperto a tutte le collecting e gli utilizzatori) riunitosi, per la prima volta, a Roma lo scorso 10 luglio 2017 con i seguenti obiettivi: individuare possibili soluzioni ai problemi comuni legati alla trasparenza dei mandati ed alla definizione di standard comuni in materia di reportistica; individuare forme di utilizzo delle somme spettanti agli artisti interpreti ed agli artisti esecutori (AIE) non individuati ed agli AIE apolidi (che non ne facciano richiesta nei termini di legge) in favore dell’intera categoria. In tale sede Nuovo Imaie ha sostenuto la necessità di istituire una banca dati condivisa tra le collecting e accessibile agli utilizzatori dove sia possibile conoscere la rappresentatività di ciascuna collecting, soluzione che dirimerebbe eventuali conflitti. La collecting ha inoltre evidenziato che potrebbe essere opportuno concedere agli utilizzatori un termine più lungo (pari a sei mesi) di quello di 90 giorni previsto dal d.lgs. 35/2017 per l’inoltro della reportistica, a fronte di rendiconti (report) dai contenuti più ampi di quelli previsti dallo stesso d.lgs.
Anche le associazioni di utilizzatori hanno presentato alcune osservazioni in merito agli obblighi introdotti con la nuova normativa, esposte di recente all’Agcom: tra le esigenze degli utilizzatori vi sono quella della previsione di requisiti organizzativi e patrimoniali adeguati per lo svolgimento dell’attività di collecting al fine di evitare che operino soggetti privi di capacità organizzativa e patrimoniale; quella di essere nelle condizioni di conoscere i repertori di ogni collecting; infine, quella della previsione di un formato unico di report da inoltrare a tutte le collecting.
Dal punto di vista degli utilizzatori, infatti, sarebbe opportuno prevedere alcune tutele e garanzie come contrappeso sia ai nuovi obblighi, sia alla progressiva liberalizzazione del mercato: interfacciarsi con più soggetti (e non più solo con SIAE e SCF) potrebbe comportare un aumento dei costi da corrispondere per i diritti di radiodiffusione, di copia, di simulcasting etc., cui si aggiunge l’ulteriore costo relativo all’impiego di risorse per la redazione di dettagliati report a scadenza ravvicinata. (V.D. per NL)