da Franco Abruzzo.it
Nel campo di applicazione della direttiva rientrano i servizi di media “che sono mezzi di comunicazione di massa”: televisione analogica e digitale, trasmissione continua in diretta (live streaming), trasmissione televisiva su internet (webcasting) e il “video quasi su domanda” (near-video-on-demand). Non rientrano invece nel campo d’applicazione della direttiva i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio, né i giochi d’azzardo con posta in denaro, i giochi in linea e i motori di ricerca. Nella direttiva si prevede che la trasmissione di film prodotti per la televisione possa essere interrotta da pubblicità “soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”. Lo stesso vale per la trasmissione di programmi per bambini, “purché la durata programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti”. La proporzione di spot pubblicitari in un’ora “non deve superare il 20%”, ossia 12 minuti.
La direttiva chiede inoltre agli stati membri di assicurare che le comunicazioni commerciali siano prontamente riconoscibili come tali. Vanno quindi proibite le pubblicità occulte e che utilizzano tecniche subliminali. Esse, inoltre, “non devono pregiudicare il rispetto della dignità umana né comportare o promuovere discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale”. Gli Stati membri devono garantire la libertà di ricezione sul proprio territorio dei media audiovisivi provenienti da altri Stati membri. Sono autorizzati ad ostacolarla, ma a solo a titolo provvisorio, se una trasmissione viola “in maniera evidente, grave e seria” il divieto di contenere programmi che possano “nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita”. Possono essere vietate anche le trasmissioni di altri Stati membri che contengono “incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità”. E’ inoltre previsto che gli Stati membri debbano vigilare affinché le emittenti televisive riservino a opere europee “la maggior parte del loro tempo di trasmissione”, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. E’ anche previsto di riservare il 10% del tempo di trasmissione alle opere europee “indipendenti”. Il provvedimento sarà applicabile entro due anni dalla sua entrata in vigore, ossia verso la fine del 2009. (9Colonne)
TV: UE; SI’ DEFINITIVO EUROPARLAMENTO A TV SENZA FRONTIERE
Bruxelles, 29 novembre 2007. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la nuova direttiva sulle attività televisive, che aggiorna la direttiva della Tv senza frontiere del 1997, ampliando il campo di applicazione alle nuove tecnologie e introducendo nuove norme per quanto riguarda la durata e la frequenza degli spot pubblicitari. Gli Stati Ue avranno ora due anni per mettersi in regola. La direttiva si applica alla televisione analogica e digitale, alla live streaming e alla tv via Internet(webcasting). I servizi di video on demand rientrano nel campo d’applicazione della direttiva, se sono in concorrenza per lo stesso pubblico delle trasmissioni tv. Per quanto riguarda gli spot pubblicitari, non possono superare il 20% di un’ora e cioé dodici minuti, e la trasmissione di film prodotti per la televisione, film e notiziari può essere interrotta da pubblicità televisiva o televendite solo ogni 30 minuti. Il tetto attuale è di 45 minuti. Le nuove norme eliminano anche il tetto complessivo del 20% nell’arco di una giornata. Consentite le sponsorizzazioni, ma non di produttori di tabacco. I notiziari e i programmi di attualità non possono essere sponsorizzati, mentre è lasciata agli Stati la scelta se proibire che si mostri il marchio di uno sponsor durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi. In linea di principio, la direttiva vieta il ‘product placement’ vale a dire il riferimento a pagamento ad un prodotto o a un marchio durante un programma, però il testo concede agli Stati una serie di deroghe per film, programmi sportivi e di intrattenimento leggero. E’ esclusa qualsiasi deroga per i programmi per bambini. (ANSA).