Con ordinanza motivata in data 07/10/2010 il TAR Lazio ha respinto l’istanza cautelare di alcune emittenti radio locali nell’ambito del ricorso contro la delibera n. 300/10/CONS recante il Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale.
Per i giudici amministrativi l’impugnata delibera, recante i criteri generali per la pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, in relazione alla propria natura programmatica, "non è idonea a produrre effetti immediati nella sfera giuridica dei destinatari, essendo questi subordinati all’avvio e completamento della successiva fase applicativa". Per il TAR "la delibera gravata è suscettiva di modifiche ed integrazioni, a seguito degli esiti del coordinamento internazionale, e dei singoli tavoli tecnici relativi a ciascuna area, come evidenzia, in fatto, il deposito documentale della Avvocatura Generale dello Stato (cfr. delibera n. 475/10/CONS, recante piano di assegnazione delle frequenze per il servizio digitale terrestre nell’area tecnica 3)" e "la stessa ricorrente supporta la trama difensiva con considerazioni formulate in termini probabilistici, lamentando un possibile oscuramento di alcune emittenti locali, senza, peraltro, specificare se la propria capacità di trasmissione sia in concreto suscettibile di essere coinvolta da tali prognostici effetti". Per quanto sopra viene a mancare, secondo il TAR Lazio, l’elemento del periculum in mora (essenziale, insieme a quello del fumus boni iuris, per l’accoglimento dell’istanza cautelare), "non ravvisandosi, allo stato, alcun pregiudizio attuale ed immediato nella sfera giuridica della ricorrente". Non solo, per il TAR adito "le censure dedotte con il ricorso, a prescindere dagli aspetti di inammissibilità dello stesso, oggetto di specifica eccezione dalla difesa erariale, che saranno valutati più approfonditamente nella sede del merito, non presentano elementi di pregevolezza, risultando gli stessi per lo più supportati da erronei o ipotetici presupposti in fatto, come, peraltro bene evidenziato dalle difese delle parti resistenti". Probabile a questo punto l’appello al Consiglio di Stato avverso l’ordinanza da parte dei ricorrenti in primo grado. (M.L. per NL)