Avvio dell’istruttoria per la verifica del rispetto dei principi di cui all’articolo 43 del Decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 in merito all’accordo sull’ordinamento automatico dei canali della tv digitale terrestre notificato dall’associazione DGTVi (Associazione per il digitale terrestre)
L’AUTORITÀ
NELLA sua riunione di Consiglio del 19 novembre 2009;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, ed in particolare, l’articolo 1, comma 6, lett. c), n. 11, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato” pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 13 ottobre 1990, n. 240;
VISTA la legge 20 marzo 2001, n. 66, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi ;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, con il quale sono state recepite la direttiva 2002/19 CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (“direttiva accesso”), la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (“direttiva autorizzazioni ”), la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (“direttiva quadro”) e la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (“direttiva servizio universale”);
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione” ed in particolare l’art. 43 comma 1, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 150/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208 ed, in particolare, il comma 5 secondo il quale “L’Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l’esistenza, apre un’istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse”;
VISTA la propria delibera n. 646/06/CONS del 9 novembre 2006, recante “Approvazione del Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell’attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2006;
VISTA la delibera n. 435/01/CONS recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare l’art. 29-bis, comma 10, introdotto dalla delibera 109/07/CONS, secondo il quale: “Nel proporre piani di guida elettronica ai programmi anche costituite da semplici piani automatici di ordinamento dei canali della televisione digitale terrestre, satellitare o via cavo, gli operatori, fermo restando il diritto di ciascun utente a riordinare a piacimento i programmi offerti secondo quanto previsto dalla delibera n. 216/00/CONS, tengono conto delle esigenze di semplicità di uso dell’apparato di ricezione e delle abitudini e delle preferenze dei telespettatori, ed applicano condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie nei confronti di tutti i fornitori di contenuti. In particolare non effettuano discriminazioni nei confronti dei fornitori di contenuti indipendenti e dei fornitori di contenuti a livello locale. L’Autorità garantisce il rispetto di tali condizioni ai sensi dell’art. 42, comma 5, del Codice delle comunicazioni elettroniche anche intervenendo, ove giustificato, di propria iniziativa”;
VISTA la propria delibera n. 270/09/CONS del 20 maggio 2009, recante “Valutazione delle dimensioni economiche del sistema integrato delle comunicazioni nel 2007”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2009;
VISTA la comunicazione del 17 novembre 2009 (prot. n. 86040), con la quale l’Associazione per il digitale terrestre DGTVi ha notificato all’Autorità l’accordo riguardante l’ordinamento automatico dei canali della tv digitale terrestre al quale hanno aderito le emittenti nazionali riconducibili alle società Rai, Mediaset, Telecom Italia Media s.p.a., Dfree Sport Italia, le emittenti locali aderenti alle associazioni FRT e Aeranticorallo, nonché le emittenti Tv 2000 e K2;
CONSIDERATO, al riguardo, quanto segue:
– l’ordinamento automatico dei canali permette agli apparati riceventi che implementano tale prestazione di ordinare i programmi in maniera automatica secondo il numero progressivo che gli operatori attribuiscono ai canali/servizi in modo da consentire all’utente di visualizzare i programmi secondo un ordine predefinito, fatta salva la possibilità di quest’ultimo di riordinare a piacimento i programmi offerti. Tale funzione, tanto più nella delicata fase di passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale terrestre, rappresenta un servizio importante volto ad agevolare l’utente ad orientarsi tra i numerosi canali digitali a disposizione ed a consentire una fruizione completa di tali programmi attraverso un “aiuto di base”;
– nella televisione digitale terrestre, a fronte di un’offerta di programmi più ampia rispetto alla televisione analogica, elementi di possibile successo della singola attività d’impresa sono, tra l’altro, rappresentati dalla facilità e rapidità di selezione del programma da parte dell’utente e dal consolidamento di una determinata posizione da parte dell’emittente televisiva nell’ambito della numerazione. Da ciò discende la rilevanza, sul piano competitivo, dell’attribuzione di un determinato posizionamento numerico all’una o all’altra emittente nell’ordinamento automatico dei canali, perché da esso dipende la sua posizione all’interno della lista visualizzata dall’utente;
– secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, il pluralismo del sistema dell’informazione radiotelevisivo si sostanzia nella “possibilità di ingresso, nell’ambito dell’emittenza pubblica e di quella privata, di quante più voci consentano i mezzi tecnici” (sent. n. 826 del 1988). La Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato che “L’obiettivo di garantire, tra l’altro, il pluralismo dei mezzi di informazione è stato sottolineato, in una prospettiva più ampia, anche a livello comunitario in recenti direttive: direttiva 2002/19/CE, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica, alle risorse correlate e all’interconnessione delle medesime (direttiva di accesso); direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro); direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)” (sent. n. 466 del 20 novembre 2002);
CONSIDERATO che la dimensione dell’accordo notificato all’Autorità, il quale coinvolge un elevato numero di operatori del settore televisivo compresi i principali operatori del settore, alla luce delle considerazioni sopra espresse comporta la necessità di avviare l’istruttoria di cui all’articolo 5 del regolamento approvato con delibera n. 646/06/CONS, al fine di verificare se tale accordo sia rispettoso dei principi enunciati dall’art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in materia di pluralismo e concorrenza;
CONSIDERATO che la presente istruttoria non pregiudica la possibilità per l’Autorità di adottare un’apposita regolamentazione dell’ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre, ove ciò si rendesse necessario;
UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Nicola D’Angelo , relatori ai sensi dell’articolo 29 del “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”;
DELIBERA
1. E’ avviata, ai sensi dell’art. 5 del regolamento approvato con delibera n. 646/06/CONS, un’istruttoria finalizzata alla verifica del rispetto dei principi di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in merito all’ accordo sull’ordinamento automatico dei canali della tv digitale terrestre notificato all’Autorità dall’associazione DGTVi (associazione per il digitale terrestre ).
2. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali.
3. I soggetti interessati possono partecipare all’istruttoria prendendo visione degli atti del procedimento, nei limiti previsti dal Regolamento concernente l’accesso ai documenti , approvato con delibera n. 217/01/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, inviando memorie scritte, documenti e pareri sugli argomenti relativi all’istruttoria , nonché formulando richiesta di essere auditi, presso il responsabile del procedimento .
4. L’istruttoria si conclude nel termine massimo di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento è notificato all’associazione DGTVi (associazione per il digitale terrestre) ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorità e sul sito web www.agcom.it.
Napoli, 19 novembre 2009
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni
IL COMMISSARIO RELATORE
Nicola D’Angelo
per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola