DELIBERA N. 123/10/CONS
ARCHIVIAZIONE PER SOPRAVVENUTA NORMATIVA DELL’ISTRUTTORIA AVVIATA CON DELIBERA N. 647/09/CONS PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI ALL’ARTICOLO 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELL’ACCORDO SULL’ORDINAMENTO AUTOMATICO DEI CANALI DELLA TV DIGITALE TERRESTRE NOTIFICATO DALL’ASSOCIAZIONE DGTVi (ASSOCIAZIONE PER IL DIGITALE TERRESTRE )
L’AUTORITÀ
NELLA sua riunione di Consiglio del 16 aprile 2010;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, ed in particolare, l’articolo 1, comma 6, lett. c), n. 11, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato” pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 13 ottobre 1990, n. 240;
VISTA la legge 20 marzo 2001, n. 66, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi ;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, con il quale sono state recepite la direttiva 2002/19 CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (“direttiva accesso”), la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (“direttiva autorizzazioni”), la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (“direttiva quadro”) e la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (“direttiva servizio universale”);
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive” – Testo Unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 2010;
VISTA la delibera n. 646/06/CONS del 9 novembre 2006, recante “Approvazione del Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell’attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2006;
VISTA la delibera n. 435/01/CONS recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la comunicazione del 17 novembre 2009 (prot. n. 86040), con la quale l’Associazione per il digitale terrestre DGTVi ha notificato all’Autorità l’accordo riguardante l’ordinamento automatico dei canali della tv digitale terrestre al quale hanno aderito le emittenti nazionali riconducibili alle società Rai, Mediaset, Telecom Italia Media s.p.a., Dfree Sport Italia, le emittenti locali aderenti alle associazioni FRT e Aeranticorallo, nonché i fornitori di contenuti digitali terrestri Tv 2000 e K2, integrata in data 23 dicembre 2009 (prot. Agcom n. 94576) con l’accordo stipulato tra le associazioni delle predette tv locali, associazioni Tv Locali FRT e AERANTI-CORALLO, relativo alla proposta di posizionamento delle emittenti televisive locali nell’ambito dell’ordinamento automatico dei canali della tv digitale terrestre;
VISTA la delibera n. 647/09/CONS del 19 novembre 2009 recante “Avvio dell’istruttoria per la verifica del rispetto dei principi di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 in merito all’ accordo sull’ordinamento automatico dei canali della tv digitale terrestre notificato dall’associazione DGTVi (associazione per il digitale terrestre )”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 30 dicembre 2009;
CONSIDERATO che nella citata delibera n. 647/09/CONS, l’Autorità si è comunque riservata la possibilità di “adottare un’apposita regolamentazione dell’ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre, ove ciò si rendesse necessario”;
VISTA la segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, sulla tematica dell’ordinamento automatico dei canali televisivi prevenuta all’Autorità in data 2 febbraio 2010, nella quale si auspica una definizione in via regolatoria della problematica nell’ottica di promuovere l’affermazione di criteri organizzativi dell’ordinamento automatico idonei a favorire condizioni di piena concorrenza tra gli operatori effettivi e potenziali, posto che nessun accordo pattizio può garantire condizioni di assoluta imparzialità, oggettività e non discriminazione, connaturate invece all’operato dell’Autorità di regolazione;
CONSIDERATO che in data 30 marzo 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 , il cui articolo 5, comma 2, affida all’Autorità il compito di adottare un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento e di stabilire, con proprio regolamento, le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base di una serie dei principi e criteri direttivi stabiliti dal citato articolo;
CONSIDERATO che l’entrata in vigore della norma sopra citata comporta ex se l’archiviazione dell’istruttoria avviata con delibera n. 647/09/CONS per sopravvenuta impossibilità di dare luogo, nella materia dell’ordinamento automatico dei canali delle televisione digitale terrestre, ad accordi di tipo pattizio da parte degli operatori del settore;
RILEVATO, peraltro, che dagli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria è emerso che l’accordo notificato dall’associazione DGTVi da un lato, non garantisce condizioni di applicabilità valide per tutti gli operatori nel settore, anche alla luce delle discordanti opinioni espresse nell’ambito dell’istruttoria da taluni partecipanti e, dall’altro, presenta alcuni profili di criticità in relazione al rispetto dei principi di pluralismo e concorrenza, tra i quali la mancata garanzia di adeguate numerazioni per soggetti nuovi entranti nel settore ;
CONSIDERATO, pertanto, che l’accordo notificato dall’associazione DGTVi in materia di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre non può produrre effetti di alcun tipo, neanche di natura retroattiva, e, in particolare, non può dare luogo a preuso della numerazione utilizzata dagli operatori sulla base del predetto accordo, anche alla luce delle rilevate criticità;
UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Nicola D’Angelo, relatori ai sensi dell’articolo 29 del “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”;
DELIBERA
1. L’archiviazione dell’istruttoria avviata con delibera n. 647/09/CONS per le motivazioni di cui in premessa.
2. L’accordo notificato dall’associazione DGTVi in materia di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre non può produrre effetti di alcun tipo, neanche di natura retroattiva, e, in particolare, non può dare luogo a preuso della numerazione utilizzata dagli operatori sulla base del predetto accordo, per le motivazioni di cui in premessa.
Il presente provvedimento è notificato all’associazione DGTVi (associazione per il digitale terrestre), all’associazione AERANTI-CORALLO e all’associazione Tv Locali FRT ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell’Autorità
Roma, 16 aprile 2010
IL PRESIDENTE Corrado Calabrò | ||
IL COMMISSARIO RELATORE | IL COMMISSARIO RELATORE | |
Stefano Mannoni per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Viola | Nicola D’Angelo |