Tutto ha avuto inizio con la Delibera N 294/09/CONS dell’Agcom, recante il “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica del Piemonte occidentale, corrispondente alle province di Torino e Cuneo”.
L’articolo 2 (“Criteri per il rilascio dei diritti di uso delle frequenze”) al comma 2 lettera a) statuiva che “l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze garantisce un uso pluralistico, efficiente e razionale delle risorse trasmissive tenendo conto delle aree di servizio relative agli impianti legittimamente eserciti alla data di avvio del tavolo tecnico ovvero al 19 dicembre 2008, riscontrate attraverso i dati comunicati al catasto dell’Autorità e validati dagli organi competenti”. Benché una lettura razionale di tale norma lasciasse intendere che la fotografia dell’assetto radioelettrico al 19/12/2008 riguardasse esclusivamente l’area tecnica 1 (Piemonte occidentale, province di Torino e Cuneo) e non vi fosse l’intenzione di configurare un discutibile “punto zero” valido per qualsiasi area tecnica, qualche giurista aveva avuto perplessità a riguardo della congiunzione “ovvero”, che non era chiaro se nell’accezione impiegata dovesse significare “vale a dire” (significato esplicativo, dichiarativo, correttivo) piuttosto che “o invece” (significato disgiuntivo). Circostanza, questa ultima, niente affatto irrilevante, proprio per lo scatto della fotografia al quadro radioelettrico esistente (locale, cioè relativo esclusivamente al tavolo tecnico dell’area 1, o nazionale?). Il fatto che la successiva delibera Agcom N. 295/09/CONS (“Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica del Trentino e Alto Adige corrispondente alle province autonome di Trento e di Bolzano”) mantenesse (all’art. 2 c. 2 lettera a) la stessa data con la medesima formulazione (cioè con la congiunzione “ovvero”) rafforzava la tesi del “punto zero nazionale”; tuttavia, l’identità di data delle due delibere dell’Agcom lasciava ancora dubbi su una mera coincidenza. Il dubbio veniva però definitivamente (?) dipanato con la pubblicazione della delibera 426/09/CONS (recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area corrispondente al territorio della Regione Lazio esclusa la provincia di Viterbo"), che presentava una formulazione certamente discutibile ma quantomeno non più equivoca all’art. 2 c. 2 lettera a), che così recitava: “l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze garantisce un uso pluralistico, efficiente e razionale delle risorse trasmissive tenendo conto delle aree di servizio relative agli impianti legittimamente eserciti alla data del 19 dicembre 2008, riscontrate attraverso i dati comunicati al catasto dell’Autorità e validati dagli organi competenti”. Si noti, a riguardo, che il riferimento al tavolo tecnico è scomparso, facendo assurgere la data del 19/12/2008 ad un (giuridicamente immotivato) termine temporale assoluto, cioè (presumibilmente) valevole per tutto il territorio nazionale. Quali gli effetti di questa cosa? Potenzialmente rovinosi per tutti coloro che hanno effettuato operazioni dopo tale data, posto che il testo della norma non è (più) equivoco, facendo ora riferimento alla fotografia di “aree di servizio” relative “agli impianti legittimamente eserciti alla data del 19 dicembre 2008” e non già a quella di apertura dei singoli tavoli tecnici. Va nondimeno detto che la formulazione dell’art. 2 c. 2 lettera a) della Delibera dell’Agcom 426/09/CONS paralizza, di fatto, l’efficacia di altre norme positive finalizzate a preservare il dinamismo imprenditoriale del settore, esponendo così il provvedimento a fortissimi dubbi di legittimità. La questione, all’evidenza, è destinata ad innescare un contenzioso di proporzioni non preventivabili, tanto più che i soggetti operanti nelle aree tecniche che saranno digitalizzati per ultime (2012) rischiano di entrare in una situazione di deleterio impasse tecnico, commerciale ed editoriale. (D.A. per NL)