Abbiamo più volte fatto riferimento su queste pagine a come Internet abbia ormai rivoluzionato il panorama dei contenuti informativi, permettendone una rapida circolazione. Internet permette a chiunque abbia una sufficiente alfabetizzazione informatica la piena libertà di accesso all’informazione. Ma senza ombra di dubbio, anche in Rete devono essere rispettati il diritto al nome, all’immagine, all’onore, alla reputazione e i “nuovi” diritti della persona: alla riservatezza e all’identità personale.
Il problema, però, è che la velocità della rivoluzione dell’informazione non è andata di pari passo con l’evoluzione delle regole e delle leggi che tutelano questi diritti ed i cittadini dal pericolo della diffamazione.
In quest’ottica, la sostanziale differenza tra il mondo dell’informazione cartacea e quello dell’informazione on-line attiene sostanzialmente al fatto che nel primo l’informazione falsa (diffamante) permette il ricorso al diritto di rettifica (art. 8 L. 47/1948 e artt. 42 e 43 L. 416/1981) con ciò sottolineando una determinatezza nel tempo di circolazione dell’informazione stessa mentre la notizia diffusa in rete resta indelebile nel tempo, senza vincoli territoriali e spaziali.
La Cassazione, su questo tema, si è espressa nel 2002 affermando che “L’utilizzo di spazio web e l’immissione di un messaggio diffamatorio, non è di per sé offesa alla reputazione. Essa si esplicita solo quando navigatore o lettori della Rete ne vengono a conoscenza”.
A questo punto, pur avendo la Cassazione espresso alcune importanti considerazioni in materia di diffamazione on-line, appare indiscutibile come ci sia ancora molto da fare per tutelare appieno le posizioni di chi, inconsapevolmente, si vede pubblicare notizie false e diffamanti in Rete. (L.B. per NL)