Nelle interviste, i giornalisti devono evitare di rivolgere domande “allusive, suggestive e provocatorie”, condite anche da “personali valutazioni” che finiscono per essere elementi di “concause della lesione dell’altrui onore e reputazione” rispetto alle parole dell’intervistato.
Lo sottolinea la Terza Sezione civile della Cassazione, confermando la condanna a risarcimento dei danni morali in favore del pool di Mani pulite e a carico del giornalista de Il Foglio, Andrea Marcenaro, per una intervista, pubblicata il 3 novembre 1997 sul quotidiano diretto da Giuliano Ferrara e ripresa il 6 novembre sul settimanale Panorama per una intervista al giurista romano Vaccarella. Con questo verdetto la Terza Sezione della Suprema Corte – presidente Giuseppe Berruti, relatore Franco De Stefano – ha confermato la responsabilità non solo di Vaccarella che aveva sostenuto che il pool di Mani pulite macchinava processi penali di rilevanza mediatica con l’obiettivo di azionare cause risarcitorie per “le pretese diffamazioni”, ma anche quella di Marcenaro che aveva posto le domande in maniera “allusiva”. Ritiene la Cassazione che non si può pretendere che i giornalisti siano dei “semplici trascrittori delle risposte altrui” oppure che non tengano “un atteggiamento asettico e sterile dinanzi a quanto riportato”, perché questo comporterebbe una “inammissibile serie di limitazioni alla manifestazione del pensiero, se non proprio atteggiamenti francamente censori”. Tuttavia i giornalisti possono essere ritenuti corresponsabili nell’intervista ad un’altra persona quando con il loro atteggiamento concorrono “a dar luogo alla valenza o portata diffamatoria dell’intervista”. In poche parole quando interagiscono con l’intervistato “in relazione al tenore delle singole domande poste, o del loro complessivo contesto, o ai commenti o alle premesse alle medesime, nonché alle modalità stesse della loro formulazione o struttura”. Nel caso concreto Marcenaro aveva affermato, contrariamente al vero, che i magistrati del pool non avevano presentato querela penale e aveva escluso che avrebbero destinato l’eventuale risarcimento ad opere in beneficienza. (Adg Informa)