La “missione Sallusti” è (quasi) compiuta. Il disegno di legge sulla riforma della diffamazione, con particolare riguardo a quella commessa con il mezzo della stampa, in arrivo al Senato e già licenziato dalla Camera, cancella la reclusione e sottopone gli autori alla sola pena pecuniaria.
Previsto altresì un obbligo di consentire la rettifica senza commenti. La forbice della multa viene fissata tra un mimino edittale di 5.000 euro ed un massimo di 10.000 euro, innalzata tra i 20.000 ed i 60.000 euro in caso di pubblicazione di notizia che consapevolmente l’autore del contributo sa essere falsa. In caso di recidiva, poi, è prevista nel ddl da sospensione fino a 6 mesi dall’esercizio della professione per il giornalista ritenuto colpevole di tale delitto e la pubblicazione della relativa sentenza sul giornale che ha diffuso la notizia oggetto di procedimento penale. Altra modifica della quale tanto si dibatte in questi giorni dovrebbe interessare la vetusta legge sulla stampa, al cui regime potrebbero essere sottoposte anche le tanto discusse testate giornalistiche on line. In tema di querela del professionista da parte della persona offesa dal reato, inoltre, la temerarietà potrà essere sanzionata con multa da 1.000 a 10.000 euro. Per quanto concerne le fonti, poi, la tutela della riservatezza del giornalista nella delicata materia viene dal ddl espressamente prevista anche per gli iscritti nel registro dei Pubblicisti, componendo un dibattito particolarmente ricco di spunti e contributi nella giurisprudenza intervenuta sul punto. Tempestivo il commento del Presidente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, che accoglie la riforma con il giusto plauso, seppure manifestando perplessità sui rinnovati temi della querela temeraria (troppo ridicola la multa per scongiurare facili intimidazioni) e del diritto di rettifica (il cui divieto di commento da parte del giornalista potrebbe agevolare repliche false e tendenziose). Non rimane che attendere il testo definitivo per una più approfondita disamina (S.C. per NL)