di Alessandro Pistochini, Avvocato in Milano
da Il Quotidiano Giuridico – Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico N 25/6/anno 2007
Il giornalista che intende prospettare come effettivamente avvenuti fatti che sono oggetto di investigazione da parte della magistratura ha il dovere di accertare la corrispondenza a realtà di quanto narrato e non può esibire un provvedimento cautelare quale unica fonte di informazione e di legittimazione delle proprie affermazioni.
Ai sensi dell’art. 428 comma 2 c.p.p., così come modificato dalla l. n. 46 del 2006, la persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere per uno qualsiasi dei motivi previsti dall’art. 606 c.p.p. e non solo per vizi del contraddittorio.