di Franco Abruzzo (presidente OdG Mi)
Che ne pensano la Fnsi e l’Ordine nazionale?
L’Inpgi non riconosce il diritto d’autore a partire dall’anno fiscale 2001, ma tace sulla legge che avrebbe assoggettato a contribuzione i proventi derivanti dalle opere dell’ingegno. In verità quella legge non esiste.
Eppure Gabriele Cescutti (presidente Inpgi) il 16 maggio 1996 ha scritto: “Non è obbligato a iscriversi all’Inpgi-2 chi effettua cessioni di diritti d’autore”.
Che dire del lavoro occasionale? Il lavoro fino a 5mila euro è occasionale ed è privo dell’obbligo d’iscrizione alla gestione separata Inps (ex articoli 61 della legge 276/2003 e 44 della legge 326/2003). Questo principio vale anche per l’Inpgi2 in virtù del principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini e dell’articolo 76 (punto 4) della legge 388/2000: “Le forme previdenziali gestite dall’INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive”. L’Inpgi, invece, accorda un trattamento “ridotto” a coloro che percepiscono compensi complessivi fino a 1.500 euro all’anno. Perché i giornalisti sono discriminati rispetto ai cittadini assicurati con l’Inps?
Con il parere n. 881 (17 giugno 1998) emesso su richiesta del Ministro del Lavoro e del Ministro del Tesoro, il Consiglio di Stato ha affermato: “Non sussiste obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per i soggetti iscritti nell’Albo che esercitano un’attività professionale in maniera occasionale” . I due Ministri e l’Inpgi hanno disatteso il parere. Può l’Inpgi marciare in direzione opposta agli interessi dei suoi iscritti?
Che dire del diritto d’autore? Con una lettera raccomandata 6 luglio 2004, il dirigente (Giuseppina Cappa) della gestione separata dell’Inpgi (o INPGI/2) ha annunciato che l’Istituto riconosce la cessione dei diritti d’autore fino all’anno fiscale 2000, ma non dal 2001 in poi. Bisognerebbe chiedere all’Istituto di rivelare quale legge a partire dal 2001 ha modificato detto regime, assoggettando a contribuzione i proventi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno. In verità quella legge non esiste. La posizione dell’Inpgi è contraddittoria e non rispetta le legislazione dell’Inps alla quale è tenuta ad adeguarsi (art. 76 della legge n. 388/200). Non esistono cittadini di serie A e di serie B: la gestione separata dell’Inps non chiede quattrini a chi realizza proventi collegati alle opere dell’ingegno. Perché l’inpgi/2 si comporta diversamente?
Dall’archivio elettronico della gestione separata dell’Inpgi affiora una circolare 16 maggio 1996 firmata da Gabriele Cescutti la quale dice esattamente il contrario rispetto a quanto ha scritto Giuseppina Cappa. Riportiamo una parte di quella interessante circolare allineata ai criteri operativi dell’Inps:
“CHI NON È TENUTO ALL’ISCRIZIONE
In base alla legge le esclusioni sono due.
1) Non è obbligato chi svolge attività occasionale. In tal caso l’attività giornalistica è saltuaria e sporadica. Non può sicuramente costituire la fonte principale di reddito e nemmeno una fonte secondaria permanente, in quanto non sussiste un rapporto fisso con l’editore. I servizi vengono resi in via eccezionale, anche se su specifica ordinazione, e non sussiste alcuna situazione giuridica che garantisca la prosecuzione del rapporto, il conseguimento di ulteriori compensi o la pretesa dell’editore di ricevere altri servizi.
In senso tecnico specifico il soggetto non è nemmeno considerato ai fini fiscali come lavoratore autonomo tanto che, oltre a non essere tenuto all’apertura di partita Iva, in sede di dichiarazione dei redditi non è neanche tenuto alla compilazione del quadro E, ma del differente quadro L.
Conseguentemente non ha la possibilità di iscriversi ad alcuna forma di previdenza, né deve versare contributi, né può pretendere prestazioni.
2) Non è obbligato all’iscrizione chi effettua cessioni di diritti d’autore. Possono essere considerate tali esclusivamente quelle prestazioni che esplicitamente sono regolate tra le parti (azienda editoriale e giornalista) come cessione del diritto d’autore, e che come tali sono soggette all’imposizione Irpef. La cessione dei diritti d’autore, se effettuata direttamente dall’autore stesso, è esente da Iva ed in sede di dichiarazione dei redditi deve essere compilata nella sezione II del quadro E (in apposito rigo, differente da quello di cui all’ipotesi di collaborazione coordinata e continuativa) con l’indicazione dei compensi lordi effettivamente percepiti e dai quali viene detratta una percentuale forfetaria a titolo di riconoscimento delle spese sostenute.
Anche in questo caso non è previsto obbligo (né possibilità) di iscrizione ad alcuna forma di previdenza. Fto Gabriele Cescutti”.
L’Ordine dei Giornalisti della Lombardia si attiene alle leggi della Repubblica in tema di lavoro occasionale e di cessione dei diritti d’autore nonché alle indicazione date dal presidente Cescuti nel 1996.
Perché su questi problemi Fnsi e Ordine nazionale tacciono? (f.ab.)