da Franco Abruzzo.it
Catania, 2 giugno 2008. Alla Procura della Repubblica per i minorenni di Catania «non risulta che siano stati ultimati gli esami autoptici» sulla studentessa…XY.di 14 anni di Niscemi (Caltanissetta), strangolata da tre giovani, e poi gettata in una vasca per l’irrigazione e trovata da un contadino il 12 maggio scorso. Fonti qualificate sottolineano che «non è giunta alla Procura, neppure in maniera informale, nè conferma nè smentita all’ipotesi che la vittima fosse incinta». La notizia della gravidanza della ragazza si era appresa a conclusione degli esami istologici effettuati a Caltanissetta dall’equipe del medico legale incaricato di svolgere l’autopsia dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Catania, che è titolare dell’inchiesta perchè i tre indagati per l’omicidio non sono maggiorenni. Per la Procura, che sta valutando se trasmettere gli atti ai colleghi di Caltanissetta sulla divulgazione della notizia, «il dato clinico sarebbe comunque “irrilevante ai fini dell’inchiesta visto che l’omicidio è avvenuto perchè i tre indagati erano convinti che la ragazza fosse veramente incinta di uno di loro”. (ANSA).
PRIVACY E CRONACA.
Cassazione: ”I dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone non possono essere diffusi. Chi pubblica le notizie rischia il carcere. Non esistono deroghe in favore dei giornalisti”.
L’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE recita: «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata».
Il codice deontologico dei Giornalisti (Provvedimento del Garante del 29/7/1998) è un atto di natura normativa ed è, pertanto, vincolante ed applicabile all’attività giornalistica per verificarne la correttezza del trattamento dei dati personali ed, in particolare, di quelli relativi alla salute ed alla sfera sessuale, indipendentemente da un richiamo contenuto in norme di legge. “Rigorosa dovrà essere la protezione dei dati che attengono all’intimità della persona, alla salute, alla vita familiare o alla sessualità”. L’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE recita: «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata». Secondo la direttiva comunitaria n. 95/45, “il diritto alla rise rvatezza dei dati attinenti alla persona e principalmente alla salute deve considerarsi espressione del più lato principio di tutela della libertà umana che si radica profondamente nel sorgere, nell’ambito culturale europeo, di una concezione dell’uomo che ravvisa in quest’ultimo un essere dotato di autonomia e di autodeterminazione”. In particolare la Suprema Corte – affermando che esiste un preciso divieto a rivelare dati sulla salute – sottolinea che non esistono “deroghe”, dalla responsabilità penale, in favore dei giornalisti per quanto riguarda la diffusione delle notizie sulle condizioni di salute delle persone. Per la Cassazione il giornalista – quando divulga dati sensibili – potrà ”andare esente dal consenso dell’interessato solo se il trattamento oltre che essere effettuato per il perseguimento di finalità giornalistiche, rispetti i limiti del diritto d i cronaca e quello della essenzialità dell’informazione”. Ma fermo restando che – in tema di salute – ”i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi”. La Cassazione ha escluso che le violazioni deontologiche dei giornalisti possono essere giudicate soltanto dai Consigli dell’Ordine. La Suprema Corte, infine, osserva che in tema di salute, anche per effetto di direttive comunitarie a tutela della ”dignità umana”, bisogna interpretare le norme in maniera ”rigida” e ricordarsi che anche il Codice deontologico della stampa è una legge. (Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.16145/2008)