Nel rifiuto di atti d’ufficio “persona offesa” è solo la pubblica amministrazione
di Giuseppe Amato, sostituto procuratore presso il Tribunale di Roma
da Quotidiano Giuridico N 07/09/anno 2006 (www.ipsoa.it)
Il reato di cui all’articolo 328, comma 1, c.p. lede soltanto l’interesse della pubblica amministrazione al corretto esercizio delle funzioni in vista del perseguimento di finalità pubbliche: ne consegue che non sono ammessi né l’opposizione del privato alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, né il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione.(Cassazione civile Sentenza, Sez. VI, 20/07/2006, n. 25250 – F.)