Regolamentati i limiti di affollamento per gli spot di televendita.
Continua l’opera di recepimento delle disposizioni europee in materia di televendite. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha infatti emanato la delibera n. 12/08/CSP del 31/01/2008,(pubblicata sulla G.U. n. 42 del 19/02/2008),con la quale ha dato attuazione all’art. 18 bis della Direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla Direttiva 97/36/CE (Direttiva “Televisione senza Frontiere”), con riguardo alla regolamentazione dei cosiddetti spot di televendita, intendendosi per tali le televendite di durata inferiore ai quindici minuti. La delibera n. 12/08/CSP ha quindi la finalità di completare la disciplina introdotta dal provvedimento Agcom n. 162/07/CSP, con cui, nel dicembre 2007, l’Autorità aveva recepito le disposizioni di cui al sopra citato art. 18 bis, relative, tra l’altro, alla fissazione della durata minima delle finestre di televendita. Tale intervento aveva portato all’introduzione del quinto comma dell’art. 5 bis del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, secondo cui “Fermi i limiti di cui all’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ogni finestra di programmazione destinata alla televendita trasmessa dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in ambito nazionale attraverso canali non esclusivamente dedicati alla televendita deve avere una durata minima ininterrotta di quindici minuti”. Con il provvedimento n. 12/08/CSP, l’Agcom ha invece mirato ad “eliminare ogni possibilità di incertezza in ordine alla condizione delle televendite di durata inferiore ai quindici minuti” (preambolo).Ciòal fine di superare i rilievi mossi dalla Commissione Europea con lettera di costituzione in mora del 12/12/2007, nella quale tra l’altro veniva contestato allo Stato italiano il mancato assoggettamento degli spot di televendita al limite di affollamento orario di cui all’articolo 18, paragrafo 2, della sopra detta direttiva europea. Per tale motivo, con la delibera n. 12/08/CSP, è stato aggiunto, all’articolo 5 bis del regolamento n. 538/01/CSP, il comma 6, che recita quanto segue:“Gli “spot di televendita” sono ammessi nel rispetto dei limiti di affollamento orario previsti dall’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”. Secondo tale disposizione, pergli spot di televendita valgono perciò i medesimi limiti che il D.L.vo n. 177/2005 prevede per gli spot pubblicitari televisivi trasmessi da soggetti operanti in ambito nazionale, dunque la loro trasmissione non può eccedere il 15 per cento dell’orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora. (D.A. per NL)