Delibera Agcom n. 34/08/CSP: disciplinata la par condicio per le elezioni amministrative 2008

Limitazioni sulla pubblicazione dei sondaggi politici ed elettorali.
 
Come per le campagne relative alle consultazioni politiche del 13 e 14 aprile 2008, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica sulle emittenti radiotelevisive e sulla carta stampata in occasione delle prossime elezioni amministrative previste nei mesi di aprile e maggio 2008. La regolamentazione è contenuta nella delibera n. 34/08/CSP del 29/02/2008 (in corso di pubblicazione sulla G.U.). Tale provvedimento detta regole sulla trasmissione dei programmi di comunicazione politica, dei programmi di informazione, dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e a pagamento, nonché in merito alla pubblicazione dei messaggi elettorali su periodici e quotidiani. In particolare, le disposizioni regolamentari si riferiscono alle consultazioni per le elezioni del Presidente della Regione Siciliana e il rinnovo della Assemblea regionale siciliana, per le elezioni del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nonché per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Valle d’Aosta fissate per il giorno 25 maggio 2008. La delibera Agcom riporta, altresì, all’art. 23, la disciplina relativa alla diffusione dei sondaggi politici ed elettorali, sulla quale vale la pena soffermare l’attenzione. È previsto, a riguardo, che nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato diffondere “i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto”. È inoltre vietata “la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti affinché essi esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici”. Nel periodo che precede i 15 giorni antecedenti la data delle votazioni è invece possibile diffondere o pubblicare, in maniera integrale o parziale, i risultati dei sondaggi politici. La diffusione o la pubblicazione è però condizionata ad una serie di procedure. Essa, infatti, deve essere accompagnata da una “nota informativa”, nella quale riportare le seguenti indicazioni: “a. il soggetto che ha realizzato il sondaggio; b. il committente e l’acquirente del sondaggio; c. i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo"; d. il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; e. il numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento; f. il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento; g. la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; h. la data in cui è stato realizzato il sondaggio.” Di tali indicazioni è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio. I sondaggi politici ed elettorali, inoltre, possono essere diffusi soltanto se sono contestualmente pubblicati dal committente, con la relativa “nota informativa”, sull’apposito sito web (www.sondaggipoliticoelettorali.it), gestito dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La delibera in argomento precisa altresì che quando emittenti o organi di stampa rendono nota l’esistenza di un sondaggio, hanno l’obbligo di specificare se il sondaggio è stato o meno realizzato con le suddette modalità. Se tali precisazioni non vengono rese contestualmente alla diffusione della notizia del sondaggio, “le emittenti e gli organi di stampa devono, se l’autore della notizia le fornisce, riportare, entro 24 ore, le precisazioni integrative richieste dalla legge sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati. In caso contrario essi sono tenuti a diffondere, con le stesse modalità di cui sopra, la precisazione che si tratta di sondaggio non rispondente alle prescrizioni di legge”. (D.A. per NL)

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