Attraverso la delibera 110/16/CONS, online dal 31/05/2016, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha introdotto la modifica e l’integrazione al regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo n. 177/2005, di cui alla delibera n. 368/14/CONS.
Nel merito, le modifiche riguardano anzitutto il comma 1 dell’art. 4, la cui nuova formulazione prevede che “Le operazioni di concentrazione e le intese di cui all’art. 43, comma 1, del Testo Unico sono preventivamente notificate dalle parti qualora il fatturato realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a 495 milioni di euro e se il fatturato realizzato a livello nazionale dall’impresa di cui è prevista l’acquisizione, attraverso l’operazione di concentrazione, sia superiore a 50 milioni di euro. Tali valori sono automaticamente incrementati nella misura stabilita dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio provvedimento, ai sensi dell’art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287”. Altra modifica è costituita dall’introdotto comma 2-bis all’articolo 4 a mente del quale “Sono altresì soggette alla notifica di cui al comma 1 le operazioni che hanno per oggetto il trasferimento dell’autorizzazione per l’attività di fornitore di servizi media audiovisivi nonché la connessa attribuzione della numerazione dell’ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre, qualora il fatturato realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a 495 milioni di euro e il fatturato realizzato a livello nazionale dall’impresa cedente sia superiore a 50 milioni di euro”. All’articolo 4 il primo periodo del comma 10 è stato poi sostituito dal seguente: “Le operazioni di concentrazione e le intese nonché le operazioni di cui al comma 2-bis, non soggette a notifica preventiva ai sensi del comma 1, sono comunicate alla Direzione entro quindici giorni dal perfezionamento dell’operazione”. Infine, è stata modificato il comma 11 dell’articolo che ora statuisce che “Le operazioni di concentrazione e le intese nonché le operazioni di cui al comma 2-bis non sono soggette all’obbligo di notifica preventiva di cui al comma 1 o di comunicazione di cui al comma 10 nel caso in cui intervengano tra società appartenenti ad uno stesso gruppo”. (M.L. per NL)