Definizione di “materiale pornografico” e di “trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare”: emanato il D.P.C.M. 13 marzo 2009

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di dare attuazione a disposizioni fiscali, ha approvato il D.P.C.M. del 13 marzo 2009, con cui tra l’altro ha definito cosa debba intendersi per “materiale pornografico” e per “trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare”. Il Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13/03/2009, è stato emanato in applicazione dell’art. 1, c. 466, della Legge n. 266/2005 e dell’art. 31 del Decreto Legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2/2009. Quest’ultima disposizione ha stabilito che l’addizionale alle imposte sul reddito, prevista nella misura del 25% dal suddetto art. 1, c. 466, Legge n. 266/2005, si applica, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (dunque a decorrere dal 2008), “anche al reddito proporzionalmente corrispondente alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi” a contenuto pornograficoe di incitamento alla violenza “nonché ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento”. La medesima norma ha altresì rinviato all’emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali) con cui provvedere alla definizione di materiale pornografico, nonché alla determinazione delle modalità per la sua l’attuazione “(…) anche quanto alle trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare”. Pertanto il D.P.C.M. in argomento ha stabilito che per materiale pornografico “si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico,in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti”. Mentre vengono definite trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare “le trasmissioni, accessibili attraverso servizi telefonici a pagamento o nelle quali sia prevista, a carico dell’utente, ogni altra dazione economica, in qualunque forma corrisposta in relazione alla prestazione, nell’ambito della trasmissione stessa, resa da cartomanti, indovini, taumaturghi e medium o comunque da soggetti che fanno riferimento a credenze magiche, astrologiche, divinatorie e analoghe”. Rientrano, in sostanza, in tale definizione le trasmissioni relative a servizi di astrologia, cartomanzia e simili. Il D.P.C.M. ha, altresì, previsto le modalità di determinazione dell’addizionale all’imposta sul reddito, stabilendo tra l’altro, all’art. 2, l’obbligo per i soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione del materiale pornografico e per le emittenti che effettuano le trasmissioni di tale materiale, di provvedere alla compilazione di apposito prospetto della dichiarazione relativa all’imposta sui redditi (Modello Unico 2009). (D.A. per NL)

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