Le P.A. sono tenute a pubblicare on line l’elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi. Altri atti o documenti possono essere richiesti al richiedente solo se strettamente necessari e non possono costituire motivo di rigetto dell’istanza.
E’ quanto prevede l’art. 6, comma 1, lettera b), del c.d. Decreto Sviluppo – decreto legge del 5 maggio 2011 – allo scopo di “rendere effettivamente trasparente l’azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese”. Il comma 3 della citata disposizione stabilisce in particolare che, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, per ogni provvedimento ad istanza di parte, le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare sui propri siti istituzionali l’elenco degli atti e dei documenti che il privato è tenuto a trasmettere ad integrazione dell’istanza. Precisa il comma 4 che se la P.A. non ottempera al predetto obbligo, oltre a costituire tale inadempimento elemento di valutazione ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili, la medesima amministrazione procedente non potrà respingere l’istanza per mancata produzione di un atto o documento e dovrà richiedere al richiedente di regolarizzare la documentazione entro un termine congruo. Pertanto, il provvedimento di diniego che venisse eventualmente emanato sarebbe nullo. L’obbligo previsto al citato comma 3 non si applica però nel caso di atti o documenti la cui produzione a corredo dell’istanza è prevista da leggi, regolamenti o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. E altresì precisato che nei casi in cui non è prevista la pubblicazione degli atti nella Gazzetta Ufficiale, i medesimi devono essere pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione. I criteri e le modalità di tale pubblicazione saranno stabiliti con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Con riguardo ai procedimenti previsti dall’art. 19 della L. n. 241/1990 inerenti la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), il provvedimento stabilisce che la mancata attuazione, da parte della P.A., di quanto previsto dal citato comma 4, legittima l’istante ad intraprendere l’attività dalla data di presentazione della SCIA e l’amministrazione non può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi eventuali effetti dannosi prima della scadenza del termine congruo fissato per la regolarizzazione della medesima SCIA. Il decreto legge dà poi la definizione di “onere informativo”, dovendosi intendere per tale “qualunque adempimento che comporta la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione”. Quindi, al comma 7, stabilisce che i “regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato, al fine di regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi”. Ulteriori semplificazioni dovranno essere adottate dagli enti locali. Con l’integrazione apportata al comma 3 dell’art. 25 del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, le regioni, le province e i comuni sono tenute ad adottare, “nell’ambito della propria competenza, sulla base delle attività di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi”. Analogamente, il Decreto Sviluppo prevede l’obbligo, in capo alle autorità amministrative indipendenti di vigilanza e garanzia, di effettuare “la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l’obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012, proponendo le misure legislative e regolamentari ritenute idonee a realizzare tale riduzione”. Ciò al fine di perseguire l’obiettivo di diminuire, appunto, gli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse disponibili. (D.A. per NL)