Decreto sviluppo. Controllo amministrativo unificato e tempistica dimezzata per ispezioni nelle sedi di imprese e studi professionali

Maggiore coordinamento tra le pubbliche amministrazioni per evitare il carosello dei controlli, agenti della Guardia di Finanza in borghese, tempi di permanenza dei verificatori presso le imprese (in contabilità semplificata) ed i liberi professionisti dimezzati.

Queste alcune delle principali novità contenute nell’art. 7 del D.L n. 70/2011 (il c.d. decreto sviluppo) in vigore dallo scorso 14 maggio. Una prima spinta alla ripresa economica, nelle intenzioni del Governo, dovrebbe passare – in tempi di vacche magre – da una sterzata nel campo della “semplificazione fiscale” (questa la rubrica dell’art. 7). In particolare, attendendo la tanto auspicata riforma fiscale, si iniziano ad inasprire le regole alle quali i funzionari pubblici dovranno attenersi nell’esercizio delle peculiari funzioni di vigilanza e controllo sui contribuenti. Ecco che allora le Agenzie fiscali, le Fiamme Gialle, l’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell’I.N.P.S., non potranno stazionare nelle sedi delle imprese e presso i lavoratori autonomi per più di 15 giorni, prorogabili una sola volta, fatti salvi controlli per motivi di salute, giustizia ed emergenza. Ulteriormente, si sancisce per legge che il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità deve essere unificato e ciò ad evitare immobilizzanti controlli a cascata delle differenti pubbliche amministrazioni che dovranno perciò coordinare gli accertamenti. Anche nello specifico ambito di materie riguardanti tasse e contributi, come stabilito alla stregua di principio generale dalla normativa in esame per quanto concernente la gli oneri di produzione documentale nei confronti della P.A., l’amministrazione procedente – ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. f) – non potrà richiedere ai contribuenti “(…) informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni”, per poi estendere con la successiva lett. i) il regime della contabilità semplificata per le imprese che denuncino ricavi fino a 400.000 euro se di servizi e 700.000 euro per le altre. Sul fronte degli accertamenti esecutivi notificati dall’Erario, il decreto introduce un’attenuazione del principio del “solve et repete” nei termini in cui, in caso di istanza di sospensione dell’atto di accertamento impugnato proposta al Giudice tributario, la procedura esecutiva di riscossione dovrà rimanere sospesa fino al pronunciamento interinale della Commissione adita per un lasso temporale che, comunque, non potrà superare i 120 giorni. Ancora, lo statuisce la lett. p) della richiamata disposizione, viene innalzata a 10.000 euro la soglia di valore dei beni d’impresa per i quali sarà possibile ricorrere ad una semplice autocertificazione per attestarne la distruzione, sfuggendo alla cavillosa procedura burocratica. Le norme di principio espresse al comma 1 dell’art. 7 D.L. n. 70/2011 dovranno, ai sensi del successivo comma 2, essere attuate da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con quello del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante l’emanazione di opportuni decreti, per i quali si stabiliscono alcune linee giuda. Quanto al coordinamento delle ispezioni in loco che interesseranno imprese (in contabilità semplificata) e liberi professionisti, il criterio è quello di “(…) una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell’INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale per l’attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni”. Quindi, ciascuna delle predette Amministrazioni, oltre ad informare preventivamente le altre dell’inizio di ispezioni e verifiche fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza, dovrà osservare il principio “(…) della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre delle ispezioni”. Per quanto concernente le autorità locali, le verifiche dovranno essere programmate ed organizzate nel rispetto del decreto dall’oramai noto SUAP (sportello unico per le attività produttive). Alla luce, poi, delle novità introdotte dal decreto sviluppo, viene auspicata dai primi commentatori una più attenta applicazione delle norme previste dalla legge 212/2000 (il c.d. Statuto del contribuente) ed in particolare dell’art. 12 rimasto, a causa di una consolidata prassi dell’Agenzia delle Entrate, lettera morta proprio in relazione alla durata della verifica fiscale se trasferita dalla sede dell’impresa a quella dell’amministrazione procedente. In tal caso, stante la modifica insistente sul limite temporale delle ispezioni presso la sede del contribuente, questo non potrà essere artificiosamente protratto da parte dell’organo statale nel caso in cui il soggetto sottoposto a verifica decida di non farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria e l’ente verificatore si determini per la prosecuzione del controllo negli uffici dell’amministrazione. La questione (o meglio, l’escamotage) è particolarmente spinosa e sul punto, a prescindere dalla novella apportata dal D.L. n. 70/2011 ed in assenza di una specifica previsione in tal senso nelle disposizioni in commento, giova segnalare l’intervento della Commissione tributaria Provinciale di Milano che, con la sentenza n. 126 del 10 maggio 2010, in proposito “(…) ha avuto modo di chiarire che a nulla rileva il luogo di esecuzione del controllo e che, soprattutto una simile inosservanza comporta la nullità degli atti compiuti stante la evidente lesione del diritto di difesa del contribuente” (cfr. Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 16/05/2011, p. 1). Infine, l’efficacia di tali novità legislative si conta possa essere in parte garantita dalla introdotta sanzionabilità a livello disciplinare dell’inosservanza da parte dei funzionari preposti ai controlli delle nuove regole contenute nell’intervento legislativo in questione. (S.C. per NL)

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