L’art. 9 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 (recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24/01/2012) ha dettato disposizioni in relazione alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, con riferimento, tra l’altro, all’abolizione delle tariffe ed alle modalità di pattuizione e comunicazione del compenso.
In materia di tariffe, la novità del c.d. Decreto sulle Liberalizzazioni riguarda praticamente l’abolizione dei massimi tariffari, considerato che i minimi erano stati già soppressi con il D.L. del 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. D.L. Bersani), convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248. E’ specificato, al comma 2 del citato art. 9, che comunque “nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante”. Il comma 3 della disposizione disciplina le modalità di determinazione del compenso, specificando che “L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma (3, ndr) costituisce illecito disciplinare del professionista”. E’ richiesto, nello specifico, che il compenso del professionista debba essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. A tale fine, “Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”. A riguardo vale la pena precisare che ad oggi non esiste un obbligo normativo, per il professionista, di dotarsi di una polizza assicurativa, in quanto tale onere è previsto dal D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, nell’ambito delle misure da attuarsi ai fini della riforma degli ordini professionali. “In ogni caso – continua la norma – la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”. Quanto al tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate, ad accezioni delle professioni sanitarie – per le quali rimane in vigore la normativa vigente – esso viene ridotto a 18 mesi, di cui 6 mesi potranno essere svolti nelle Università, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea (o di primo livello o magistrale o specialistica), previa stipula di una convenzione quadro tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell’istruzione, università e ricerca. I consigli nazionali degli ordini possono stipulare convenzioni anche con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, al conseguimento della laurea. Il Decreto sulle Liberalizzazioni ha poi abrogato la disposizione del citato D.L. 138/2011 che prevedeva l’equo compenso a favore del tirocinante. (D.A. per NL)