testo in vigore dal: 16-2-2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989,
come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 giugno 1997;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;
Vista la legge 31 luglio 2005, n. 177;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento
delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
Visto l’articolo 1 della legge 19 luglio 2007, n. 106;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e le
attivita’ sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per le
politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Principi
1. Il presente decreto legislativo reca, in attuazione dei principi
e dei criteri sanciti dalla legge 19 luglio 2007, n. 106,
disposizioni volte a garantire la trasparenza e l’efficienza del
mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi di campionati,
coppe e tornei professionistici a squadre e delle correlate
manifestazioni sportive, organizzati a livello nazionale, ed a
disciplinare la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie
assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali
diritti, in modo da garantire l’equilibrio competitivo fra i soggetti
partecipanti alle competizioni e da destinare una quota di tale
risorse a fini di mutualita’.
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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai
sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengano forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’atro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
– La direttiva 89/552/CE del Consiglio 3 ottobre 1989,
relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti la fornitura di servizi di media
audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) e’
pubblicata nella G.U.C.E. 17 ottobre 1989, n. L 298.
– La direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva
89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio
delle attivita’ televisive, e’ pubblicata nella G.U.C.E.
del 30 luglio 1997, n. L 202.
– La legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme
in materia di diffusione radiofonica e televisiva», e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1975, n. 102.
– Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 recante
«Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva» e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1993, n. 202,
convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 (Gazzetta
Ufficiale 27 ottobre 1993, n. 253).
– Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante:
«Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attivita’
radiotelevisiva e delle telecomunicazioni», e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 (Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300).
– La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante:
«Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo», e’ pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
– Il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante:
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato
dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o
il mantenimento di posizioni dominanti nel settore
radiotelevisivo», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 gennaio 1999, n. 24 e convertito dalla legge 29 marzo
1999, n. 78 (Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75).
– Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante:
«Disposizioni urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e
digitali, nonche’ per il risanamento di impianti
radiotelevisivi e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale
24 gennaio 2001, n. 19, e convertito dalla legge 20 marzo
2001, n. 66 (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2001, n. 70).
– Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante:
«Disposizioni urgenti concernenti modalita’ e tempi di
definitiva cessazione del regime transitorio della legge
31 luglio 1997, n. 249», e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300 e convertito dalla legge
24 febbraio 2004, n. 43 (Gazzetta Ufficiale 26 febbraio
2004, n. 47).
– Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
recante: «Testo unico della radiotelevisione», e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n.
208, S.O.
– Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche», e’
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214.
– Le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e
2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2002, n.
L 100.
– Il testo dell’art. 1, della legge 19 luglio 2007, n.
106, recante «Delega al Governo per la revisione della
disciplina relativa alla titolarita’ ed al mercato dei
diritti di trasmissione, comunicazione e messa a
disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su
altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi
sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a
squadre e delle correlate manifestazioni sportive
organizzate a livello nazionale», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 luglio 2007, n. 171., e’ il seguente:
«Art. 1. – 1. Allo scopo di garantire l’equilibrio
competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni
sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di
misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e
l’efficienza del mercato dei diritti di trasmissione,
comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede
radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione
elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei
tornei professionistici a squadre e delle correlate
manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, il
Governo e’ delegato ad adottare, su proposta del Ministro
per le politiche giovanili e le attivita’ sportive e del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro per le
politiche europee e con il Ministro dello sviluppo
economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge e in conformita’ ai principi e
criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o piu’ decreti
legislativi diretti a disciplinare la titolarita’ e
l’esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi,
nonche’, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti
legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati
con le medesime procedure e gli stessi principi e criteri
direttivi previsti dai commi 2 e 3.
2. La delega e’ esercitata nel rispetto dei seguenti
principi:
a) riconoscimento del carattere sociale
dell’attivita’ sportiva, quale strumento di miglioramento
della qualita’ della vita e quale mezzo di educazione e
sviluppo sociale;
b) riconoscimento della specificita’ del fenomeno
sportivo, espressa nella dichiarazione del Consiglio
europeo di Nizza del 2000;
c) riconoscimento, in capo al soggetto preposto
all’organizzazione della competizione sportiva e ai
soggetti partecipanti alla competizione medesima, della
contitolarita’ del diritto alla utilizzazione a fini
economici della competizione sportiva, limitatamente alla
trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al
pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di
comunicazione elettronica, degli eventi sportivi di cui al
comma 1 nell’ambito della tutela riconosciuta
dall’ordinamento ai diritti di trasmissione;
d) riconoscimento della titolarita’ esclusiva dei
diritti di archivio in capo a ciascun soggetto partecipante
alla competizione sportiva;
e) conseguente commercializzazione in forma
centralizzata da parte del soggetto preposto
all’organizzazione della competizione sportiva di tutti i
diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a
garantire la libera concorrenza tra gli operatori della
comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato
dell’offerta audiovisiva degli eventi sportivi, in chiaro e
a pagamento, salvaguardando le esigenze dell’emittenza
locale, nonche’ ad agevolare la fruibilita’ di detta
offerta all’utenza legata al territorio, attraverso la
possibilita’ di acquisire i diritti sui singoli eventi se
rimasti invenduti ovvero se i medesimi eventi non siano
stati trasmessi dai licenziatari primari;
f) garanzia del diritto di cronaca degli eventi
sportivi di cui al comma 1;
g) equa ripartizione, tra i soggetti partecipanti
alle competizioni sportive, delle risorse economiche e
finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti
di cui al comma 1, in modo da assicurare l’equilibrio
competitivo di tali soggetti;
h) destinazione di una quota delle risorse economiche
e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma
centralizzata dei diritti di cui al comma 1 a fini di
mutualita’ generale del sistema;
i) tutela degli utenti dei prodotti audiovisivi, in
Italia e all’estero, relativi agli eventi sportivi di cui
al comma 1.
3. La delega e’ esercitata nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) disciplina della commercializzazione in forma
centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da
consentire al solo soggetto preposto all’organizzazione
della competizione sportiva di licenziare in forma
centralizzata tutti i diritti di cui al comma 1, sia con
riferimento alla competizione nel suo complesso, sia con
riferimento a tutti i singoli eventi sportivi che ne fanno
parte, accorpandoli in piu’ pacchetti, e ai soggetti
partecipanti alle competizioni sportive di adottare
autonome iniziative commerciali relativamente ai diritti
che consentono sfruttamenti secondari rispetto a quelli
riservati al soggetto preposto all’organizzazione della
competizione sportiva;
b) disciplina della commercializzazione in forma
centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato
nazionale in modo da garantire l’accesso, la parita’ di
trattamento e la libera concorrenza nel mercato dei diritti
di trasmissione, senza discriminazione tra le piattaforme
distributive, con particolare riferimento agli operatori
della comunicazione in possesso del prescritto titolo
abilitativo per poi procedere obbligatoriamente e
direttamente alla diffusione degli eventi sportivi e in
modo che gli operatori della comunicazione, che hanno
acquisito i diritti di cui al comma 1, licenzino, se a cio’
autorizzati espressamente dal soggetto preposto
all’organizzazione della competizione sportiva, i prodotti
audiovisivi dagli stessi realizzati agli operatori della
comunicazione, ivi comprese le emittenti locali, della
stessa o di altre piattaforme distributive, in modo
trasparente, non discriminatorio, a prezzi equi e
commisurati alla effettiva fruizione dei prodotti medesimi;
c) disciplina della commercializzazione in forma
centralizzata dei diritti di cui al comma 1 anche in
previsione dello sviluppo tecnologico del settore,
contemplando pure procedure di regolamentazione e di
vigilanza nonche’ limitate deroghe da parte dell’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni e dell’Autorita’
garante della concorrenza e del mercato, in modo da
assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione
e il non formarsi di posizioni dominanti ed anche al fine
di meglio tutelare gli interessi del soggetto preposto
all’organizzazione della competizione sportiva;
d) disciplina della commercializzazione in forma
centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato
nazionale con modalita’ che assicurino la presenza di piu’
operatori della comunicazione nella distribuzione dei
prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e anche
attraverso divieti di acquistare diritti relativi a
piattaforme per le quali l’operatore della comunicazione
non e’ in possesso del prescritto titolo abilitativo, di
sublicenziare i diritti acquisiti, nonche’ di cedere, in
tutto o in parte, i relativi contratti di licenza;
e) disciplina della commercializzazione dei diritti
di cui al comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto
dei principi di cui al comma 2;
f) previsione delle modalita’ di esercizio del
diritto di cronaca di cui al comma 2, lettera f), da parte
della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
come pure delle altre emittenti per assicurare il rispetto
dei vincoli comunitari e nazionali in materia di
trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza
per la societa’, nonche’ di tutte le emittenti locali;
g) previsione di una speciale disciplina per la
commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di
cui al comma 1 su piattaforme emergenti, prevedendo misure
di sostegno alla concorrenza;
h) previsione di una durata non superiore ai tre anni
dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei
prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, allo
scopo di garantire l’ingresso nel mercato di nuovi
operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti;
i) ripartizione delle risorse economiche e
finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al
comma 1, prioritariamente attraverso regole che possono
essere determinate dal soggetto preposto all’organizzazione
della competizione sportiva, in modo da garantire
l’attribuzione, in parti uguali, a tutte le societa’
partecipanti a ciascuna competizione di una quota
prevalente di tali risorse, nonche’ l’attribuzione delle
restanti quote al soggetto preposto all’organizzazione
della competizione sportiva, il quale provvede a
redistribuirle tra le societa’ partecipanti alla
competizione stessa tenendo conto anche del bacino di
utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuna di
esse, ferma restando la destinazione di una quota delle
risorse al fine di valorizzare e incentivare le categorie
professionistiche inferiori e, secondo le indicazioni di
cui alla lettera l), a fini di mutualita’ generale del
sistema;
l) disciplina dei criteri di applicazione della quota
di mutualita’ generale del sistema di cui alla lettera i),
determinati, anche attraverso piani pluriennali e la
costituzione di persone giuridiche senza scopo di lucro,
dal soggetto preposto all’organizzazione della competizione
sportiva d’intesa con la federazione competente, allo scopo
di sviluppare i settori giovanili, di valorizzare e
incentivare le categorie dilettantistiche e di sostenere
gli investimenti ai fini della sicurezza, anche
infrastrutturale, degli impianti sportivi, nonche’ al fine
di finanziare in ciascun anno almeno due progetti, le cui
modalita’ di approvazione dovranno essere disciplinate da
specifici regolamenti, a sostegno di discipline sportive
diverse da quella calcistica, che abbiano particolare
rilievo sociale o che siano inseriti in un programma di
riqualificazione delle attivita’ sportive e ricreative
nelle scuole e nelle universita’;
m) vigilanza e controllo sulla corretta applicazione
della disciplina attuativa della presente legge da parte
dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato e
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni,
nell’ambito delle rispettive competenze;
n) applicazione della nuova disciplina del mercato
dei diritti di cui al comma 1 a tutte le competizioni
sportive aventi inizio dopo il 1° luglio 2007, con
conseguente abrogazione dell’art. 2, comma 1, del
decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
o) disciplina di un periodo transitorio al fine di
regolare diritti e aspettative derivanti da contratti
aventi ad oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi
relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1 e di
consentire una graduale applicazione dei principi di cui al
comma 2, lettere g) e h), distinguendo tra i contratti
stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo
tale data.».
Nota all’art. 1:
– Per i riferimenti alla legge 19 luglio 2007, n. 106
si vedano le note alle premesse.