Scongiurato il pericolo di una applicazione in via analogica del Testo Unico dell’edilizia.
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12/03/2008, il Decreto Legge n. 37/2008 del Ministero per lo Sviluppo Economico, concernente il riordino delle disposizioni in materia di progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione degli impianti all’interno degli edifici, ai sensi dell’art. 11 quaterdecis, comma 13, lett. a), della L. 248/2005. Tra le novità principali della normativa è previsto l’innalzamento temporale di alcuni periodi di inserimento per ciò che concerne i requisiti tecnico professionali e l’ampliamento del campo di applicazione a tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso. Entrando nello specifico si evince che a decorrere dal 27/03/2008, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, come disposto dall’art. 3 della L. 17/2007, saranno abrogati il D.P.R. n. 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del D.P.R. n. 380/2001 (la cui entrata in vigore era stata differita al 31/03/2008 dalla L. 31/2008), e la L. 46/1990, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16. Il provvedimento troverà applicazione per i seguenti impianti (come, tra l’altro, pubblicato sul sito Internet www.legislazionetecnica.it):
1. impianti elettrici, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,
2. impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
3. impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici;
4. impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;
5. impianti idrici e sanitari;
6. impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas;
7. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili;
8. impianti di protezione antincendio.
Gli impianti in elenco dovranno essere posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, e collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze, a partire dal punto di consegna della fornitura. Non sono, al contrario, disciplinati dal presente decreto gli impianti o parti di essi che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione di normativa specifica o comunitaria. Secondo quanto espressamente previsto dalla normativa, sono abilitate a svolgere le attività oggetto del Decreto le imprese, iscritte nel registro delle imprese o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale è in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4. Di grande rilevanza in proposito è l’obbligo imposto al responsabile tecnico di svolgere tale funzione per una sola impresa, e l’incompatibilità di tale qualifica con ogni altra attività continuativa. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti deve essere redatto un progetto, predisposto da un professionista iscritto negli albi professionali per gli impianti di particolare rilevanza, elencati all’art. 5, comma 2, tra cui gli impianti elettrici di potenza superiore ai 6 kW, quelli di riscaldamento con canne fumarie collettive ramificate, quelli di climatizzazione con potenzialità frigorifera superiore a 40000 frigorie/ora. Negli altri casi il progetto è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. Si segnala che il progetto non occorre per le forniture di energia elettrica temporanee a servizio di impianti di cantiere e similari (ferma restando peraltro la dichiarazione di conformità), nonché per le attività di manutenzione ordinaria, come definite dall’art. 2, comma 1, lettera d). Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto. Poiché il decreto rende la dichiarazione di conformità obbligatoria ai fini delle compravendite immobiliari, qualora detta dichiarazione non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale che abbia esercitato per almeno cinque anni nel settore di competenza. Sia il progetto che la dichiarazione di conformità (o il certificato di collaudo ove previsto dalla normativa) devono essere depositati presso lo sportello unico per l’edilizia il quale, solo dopo aver acquisito tutti i suddetti documenti può rilasciare il certificato di agibilità, secondo quanto previsto dall’art. 9 del decreto in esame. (M.P. per NL)
1. impianti elettrici, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,
2. impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
3. impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici;
4. impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;
5. impianti idrici e sanitari;
6. impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas;
7. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili;
8. impianti di protezione antincendio.
Gli impianti in elenco dovranno essere posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, e collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze, a partire dal punto di consegna della fornitura. Non sono, al contrario, disciplinati dal presente decreto gli impianti o parti di essi che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione di normativa specifica o comunitaria. Secondo quanto espressamente previsto dalla normativa, sono abilitate a svolgere le attività oggetto del Decreto le imprese, iscritte nel registro delle imprese o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale è in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4. Di grande rilevanza in proposito è l’obbligo imposto al responsabile tecnico di svolgere tale funzione per una sola impresa, e l’incompatibilità di tale qualifica con ogni altra attività continuativa. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti deve essere redatto un progetto, predisposto da un professionista iscritto negli albi professionali per gli impianti di particolare rilevanza, elencati all’art. 5, comma 2, tra cui gli impianti elettrici di potenza superiore ai 6 kW, quelli di riscaldamento con canne fumarie collettive ramificate, quelli di climatizzazione con potenzialità frigorifera superiore a 40000 frigorie/ora. Negli altri casi il progetto è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. Si segnala che il progetto non occorre per le forniture di energia elettrica temporanee a servizio di impianti di cantiere e similari (ferma restando peraltro la dichiarazione di conformità), nonché per le attività di manutenzione ordinaria, come definite dall’art. 2, comma 1, lettera d). Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto. Poiché il decreto rende la dichiarazione di conformità obbligatoria ai fini delle compravendite immobiliari, qualora detta dichiarazione non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale che abbia esercitato per almeno cinque anni nel settore di competenza. Sia il progetto che la dichiarazione di conformità (o il certificato di collaudo ove previsto dalla normativa) devono essere depositati presso lo sportello unico per l’edilizia il quale, solo dopo aver acquisito tutti i suddetti documenti può rilasciare il certificato di agibilità, secondo quanto previsto dall’art. 9 del decreto in esame. (M.P. per NL)